TABELLO ACI 2020
Tabelle ACI 2020: fringe benefit
Comunicato AE 31 dicembre-2019-n.-30
Nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2019 (supp. ord. n. 47) sono state pubblicate le “Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI” per l’anno 2020.
Con riferimento ai veicoli di proprietà aziendale concessi ad uso promiscuo (aziendale e privato) ai lavoratori si applica la quinta colonna delle Tabelle ACI, relativa ai fringe benefit.
A seguito delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2020, gli importi definiti nelle Tabelle ACI per la determinazione del fringe benefit 2020 sono divisi in due periodi:
– uno valido fino al 30 giugno 2020;
– l’altro dal 1° luglio 2020.
Per i veicoli concessi fino al 30 giugno 2020, il calcolo è effettuato in misura forfetaria, assumendo il 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza annua convenzionale di 15.000 chilometri, sulla base del costo chilometrico di esercizio indicato nella quarta colonna delle Tabelle ACI.
Per i veicoli concessi dal 1° luglio 2020 di nuova immatricolazione, per il calcolo forfetario sono previste 4 diverse percentuali dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, a seconda del livello di emissioni di CO2 (nuovo art. 51 c. 4 lett. a TUIR, sostituito dall’art. 1 c. 632 L. 160/2019).
Nello specifico:
– per veicoli con valori di emissione non superiori a 60 g/km, 25% dell’importo;
– per veicoli con valori di emissione tra 61 g/km e 161 g/km, 30% dell’importo;
– per veicoli con valori di emissione tra 161 g/km e 190 g/km, 40% dell’importo per il 2020 e 50% dal 2021;
– per veicoli con valori di emissione superiori a 191 g/km, 50%dell’importo per il 2020 e 60% dal 2021.
Ai fini del calcolo, sono da conteggiare i giorni per i quali il veicolo è assegnato ad uso promiscuo al lavoratore, a prescindere dal suo effettivo utilizzo.
L’importo risultante va considerato al netto degli importi, comprensivi di IVA, eventualmente trattenuti al lavoratore (o da questo corrisposti). Se la trattenuta (o il corrispettivo) è superiore all’importo forfetario derivante dalle tabelle ACI, nessun ammontare va tassato per l’utilizzo del mezzo.