Anche i contribuenti in regime “forfettario” (o in “regime dei minimi”) dal primo gennaio prossimo dovranno dotarsi di un sistema informatico che consenta l’emissione della fattura in formato elettronico.

La fattura elettronica è considerata dal legislatore uno strumento fondamentale per il contrasto dell’evasione e per tale motivo la sua adozione è stata ampliata nel corso degli anni il più possibile fino ad essere resa obbligatoria anche per le categorie imprenditoriali di più ridotte dimensioni, appunto “forfettari” e “minimi” (fino ad oggi, in parte, escluse!). Restano escluse le prestazioni sanitarie che vanno comunicate al Sistema Tessera Sanitaria.

Infatti, tali categorie fino al 30 giugno 2022 erano obbligate ad emettere fattura elettronica solo verso la Pubblica Amministrazione. Poi, gradualmente la platea degli obbligati si è estesa. Dal primo luglio 2022 l’obbligo ha riguardato coloro che avevano dei ricavi/compensi dichiarati sul periodo d’imposta 2021 superiori a € 25.000. Ed infine, dal primo gennaio 2024, l’obbligo viene esteso a tutti a prescindere dal volume di ricavi/compensi.

Il passaggio della modalità dal sistema cartaceo a quella elettronica comporta però delle implicazioni.

La numerazione, ad esempio, delle fatture elettroniche e di quelle analogiche può proseguire ininterrottamente, precisando però che deve essere garantita l’identificazione univoca della fattura vale a dire che non vi siano “salti” o “duplicazione” nella numerazione. Tuttavia è consigliabile far partire la numerazione a inizio anno dalla numero “1”. In merito agli obblighi di conservazione dei documenti occorre che le fatture cartacee devono continuare ad essere conservate in forma cartacea mentre quelle elettroniche dovranno essere conservate in modalità elettronica.

Un’altra implicazione è quella relativa all’imposta di bollo da € 2,00. A tal proposito si ricorda che chi adotta il regime “forfettario/minimo” non applica l’IVA sulle fatture emesse ma apporrà la marca da bollo da € 2,00 nel caso in cui l’importo della fattura sia superiore ad € 77,45 (le vecchie 150 mila lire!).

  • Nel caso di fattura cartacea la marca da bollo deve essere acquistata mediante un contrassegno telematico presso ricevitorie autorizzate ed essere apposta sulla fattura emessa. È necessario che tale contrassegno telematico deve avere data uguale o al massimo antecedente alla data di emissione della fattura.
  • Nel caso di fattura emessa in modalità elettronica anche la relativa marca da bollo verrà apposta in modalità digitale indicando nell’apposito programma di fatturazione “SI” nel campo “Bollo Virtuale”. Ma come avverrà il pagamento delle marche da bollo così inserite?… Ovviamente in maniera virtuale! Trimestralmente dovrà essere fatto il conteggio dei “bolli” utilizzati e dovrà essere versato il relativo importo a mezzo F24 o mediante IBAN se si utilizza il canale dell’Agenzia delle Entrate.
TRIMESTRE SCADENZA VERSAMENTO “IMPOSTA DI BOLLO”
primo 31 maggio
secondo 30 settembre
terzo 30 novembre
quarto 28 febbraio (anno successivo)

 

Tuttavia è da precisare che se l’importo da versare inerente:

  • il 1° trimestre non supera € 5.000 il pagamento può essere effettuato entro il 30 settembre;
  • il 1° e 2° trimestre (nel loro complesso) non supera € 5.000 il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.

Alla luce di quanto detto, si consiglia a coloro che sono interessati da questa importante novità di iniziare già ad organizzarsi per tempo al fine dell’adozione del programma di fatturazione evitando così di trovarsi impreparati nel 2024 all’emissione della prima fattura.