Detrazioni edilizie – Opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito – cessione dei crediti
1 Quarta o ultima cessione a favore di correntisti – Decorrenza
In sede di conversione del DL 73/2022, per le comunicazioni (prima cessione o sconto in fattura) presentate anche in data anteriore all’1.5.2022, la quarta e ultima cessione può essere effettuata dalle banche, ossia a favore di tutti i soggetti diversi dalle persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Nella sostanza, l’ampliamento della platea dei potenziali “acquirenti finali” dovrebbe valere anche per tutti i crediti di imposta “generati” da comunicazioni di opzione dello sconto in fattura applicato dal fornitore, oppure di opzione della “prima cessione” effettuata direttamente dal beneficiario della detrazione, presentate telematicamente all’Agenzia delle Entrate prima del 16.7.2022 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 50/2022).
2 Precedenti cessioni possibili
Rimane ferma la possibilità per il beneficiario delle detrazioni fiscali di optare, in luogo della fruizione nella propria dichiarazione dei redditi, per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per il c.d. “sconto sul corrispettivo”.
Dopo una prima cessione (direttamente da parte del beneficiario oppure da parte del fornitore che ha applicato lo sconto sul corrispettivo) a favore di qualsivoglia terzo cessionario, rimangono possibili due ulteriori cessioni a favore però soltanto di “soggetti vigilati” e un’ultima cessione a favore dei correntisti.
Presentazione degli elenchi intrastat – ripristino del precedente termine
Per effetto delle modifiche all’art. 3 co. 2 del DL 73/2022 apportate in sede di conversione in legge, è stato ripristinato il termine di presentazione degli elenchi periodici INTRASTAT entro il giorno 25 del mese successivo a quello del periodo (mese o trimestre) di riferimento.
Registri contabili tenuti con sistemi elettronici
la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto si considera regolare anche in difetto di trascrizione dei medesimi su carta nei termini di legge (ossia, entro tre mesi da quello per la presentazione della dichiarazione dei redditi), a condizione che in sede di accesso, ispezione o verifica, gli stessi risultino aggiornati e vengano stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in loro presenza.
Per effetto delle modifiche, la disposizione riguarda non solo più la tenuta, ma anche “la conservazione” dei registri contabili elettronici.
Disciplina dei versamenti e della compensazione con il modello f24 – estensione
L’art. 3-bis del DL 73/2022, inserito in sede di conversione in legge, prevede la possibilità per i contribuenti di effettuare versamenti unitari di qualsiasi imposta, tassa o contributo, comunque denominati, spettanti allo Stato, agli enti territoriali e agli enti previdenziali, secondo la disciplina dei versamenti e della compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.
Decorrenza
L’art. 3-bis del DL 73/2022 convertito sarà applicabile a decorrere dalla data di entrata in vigore di un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, il quale individuerà e disciplinerà le tipologie di versamenti effettuabili con il modello F24, con utilizzo dei crediti in compensazione, che non siano già compresi nella disciplina di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97.
Credito d’imposta per ricerca, sviluppo e innovazione – certificazione delle attività – soggetti abilitati
Con riferimento alla possibilità prevista per le imprese dall’art. 23 co. 2 – 8 del DL 73/2022 di richiedere una certificazione che attesti la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo al fine di favorire l’applicazione del credito d’imposta per ricerca e sviluppo e innovazione (art. 1 co. 200 – 203-sexies della L. 27.12.2019 n. 160) in condizioni di certezza operative, in sede di conversione in legge è stato previsto che rientrano sempre tra i soggetti abilitati a rilasciare tale certificazione:
l DL 115/2022 è entrato in vigore il 10.8.2022, giorno successivo alla sua pubblicazione.
Per ogni informazione o chiarimento si prega di contattare lo studio.
Crediti d’imposta per l’acquisto di energia e gas – proroga al terzo trimestre 2022
L’art. 6 del DL 115/2022 estende anche per il terzo trimestre 2022 i crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale.
In particolare, in presenza delle condizioni richieste con riferimento a ciascuna agevolazione, viene previsto:
Analogamente ai precedenti, tali crediti d’imposta:
Per ogni informazione o chiarimento si prega di contattare lo studio.
Aliquote Irpef 2022
le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
Trattamento integrativo –
Continueranno a ricevere il trattamento integrativo i soggetti con un reddito fino a 15.000 euro. Invece, i soggetti con reddito superiore alla predetta soglia ma inferiore a 28.000 euro potranno ricevere il contributo a condizione che la somma delle
detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, del TUIR, delle detrazioni di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a) e b), e comma 1-ter, dello stesso testo unico, limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021, e delle rate, relative alle detrazioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettera c), e 16-bis del citato testo unico e di quelle relative alle detrazioni previste da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, sia di ammontare superiore all’imposta lorda.
Qualora ricorrano tali condizioni, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni suelencate e l’imposta lorda.
Irap–
Dal 2022 è prevista l’esclusione dall’imposta regionale sulle attività produttive per le persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti professioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 3 del D.Lgs. 446/1997.
Fondo transizione industriale-
Viene istituito un fondo per la transizione industriale con una dotazione di 150 milioni di euro dal 2022, con l’obiettivo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici attraverso agevolazioni alle imprese finalizzate alla realizzazione di investimenti per l’efficientamento energetico, per il riutilizzo e l’impiego produttivo di materie prime e di materie riciclate, nonché per la cattura, il sequestro e il riutilizzo della CO2.
Agevolazioni edilizie –
Un corposo insieme di norme proroga, rimodula e modifica la disciplina delle agevolazioni fiscali in materia edilizia.
In particolare, viene prorogato il Superbonus 110%, con scadenze differenziate in base al soggetto beneficiario.
In sintesi per i condomini e le persone fisiche viene prevista una proroga al 2025 con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione, dal 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 fino al 65% per quelle sostenute nell’anno 2025.
Viene escluso l’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità dei prezzi, introdotti dal DL antifrodi in caso di opzione per la cessione del credito o sconto in fattura relativa ai bonus minori, per le opere di edilizia libera e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi relativi al bonus facciate.
Inoltre, sono prorogate fino al 2024:
Invece, il bonus facciate è prorogato per il 2022 con percentuale di detraibilità ridotta dal 90 al 60%.
Barriere architettoniche –
Dal 1° gennaio 2022 è prevista una detrazione del 75% finalizzata all’abbattimento delle barriere architettoniche per tutto il 2022, con un limite di spesa variabile a seconda dell’immobile. In particolare, per gli edifici unifamiliari il limite è fissato a 50.000 euro, 40.000 euro per condomini di piccole entità e 30.000 euro per condomini con almeno 8 unità immobiliari.
Nuova Sabatini e Fondo di Garanzia –
A sostegno delle imprese vengono rifinanziate anche la Nuova Sabatini con 900 milioni di euro complessivi dal 2022 al 2026 e il Fondo di garanzia con ulteriori 3 miliardi fino al 2027.
Crediti d’imposta – Vengono prorogati alcuni crediti d’imposta, con tempistiche, misure e limiti massimi differenziati, a seconda della tipologia di investimenti. In particolare:
Patent box –
Viene modificata la disciplina del nuovo patent box, contenuta nell’articolo 6 del DLn. 146/2021, elevando dal 90 al 110% la maggiorazione fiscale dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a beni immateriali giuridicamente tutelabili e, dall’altro lato, restringendo il novero dei beni agevolabili ai brevetti o ai beni comunque giuridicamente tutelati. Allo stesso tempo, viene eliminato il divieto di cumulo tra il Patent box e il credito di imposta per ricerca e sviluppo e ridisegna il regime transitorio.
Bonus tv e decoder–
Rifinanziati gli incentivi per i bonus tv – decoder. Inoltre, i cittadini over 70, con un reddito inferiore a 20 mila, potranno ricevere il decoder direttamente a domicilio.
Per ogni informazione o chiarimento si prega di contattare lo studio.
NOMINA ORGANO DI CONTROLLO: RINVIO AL 2023
Le nuove regole per la nomina del sindaco o del revisore nelle società a responsabilità limitata sono state recentemente prorogate di un ulteriore anno: sarà infatti in sede di approvazione del bilancio 2022 che le società
dovranno valutare il superamento dei limiti previsti dall’articolo 2477, cod. civ..
La decorrenza
L’articolo 379 del Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019), dopo alcune modifiche attuate con alcuni interventi correttivi nel corso degli ultimi due anni, ha formulato l’attuale versione dell’articolo 2477, cod. civ. riguardante la nomina
dell’organo di controllo. L’attuale versione, in particolare, prevede dei limiti dimensionali ridotti rispetto al passato.
La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; tale nomina è altresì obbligatoria
quando dovessero essere superati determinati parametri dimensionali.
La nomina dell’organo di controllo o del revisore si innesca a seguito del superamento anche solo di uno di questi limiti, per due anni consecutivi:
• 4 milioni di euro del totale dell’attivo di bilancio;
• 4 milioni di euro delle vendite e delle prestazioni;
• 20 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.
L’efficacia di tali limiti era stata ancorata all’approvazione del bilancio 2021 (quindi, nella prossima primavera); entro tale data le società si sarebbero dovute preoccupare di tale obbligo di nomina.
Con l’articolo 1-bis, D.L. 118/2021, introdotto in sede di conversione avvenuta con la L. 147/2021, è stata disposto un ulteriore rinvio e, a seguito di tale modifica, la nomina dell’organo di controllo sulla base dei nuovi parametri
diverrà obbligatoria in sede di approvazione del bilancio 2022 (quindi, nei fatti, nella primavera del 2023).
Tale differimento deve essere letto in maniera coordinata con i rinvii già disposti dall’articolo 1, D.L. 118/2021 relativamente alle altre previsioni contenute nel codice della crisi, in particolare della procedura di allerta
(attualmente posticipata alla fine del 2023).
Per ogni informazione o chiarimento si prega di contattare lo studio.
Il 23 dicembre scorso, con 229 voti a favore e 23 contrari, il Senato ha rinnovato la fiducia al Governo approvando definitivamente il ddl di conversione in legge, con modificazioni, del DL n. 152/2021, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. Tra gli articoli introdotti durante l’esame della Camera merita di essere segnalato l’articolo 19 – ter, il quale disciplina le sanzioni amministrative per la violazione dell’obbligo, da parte di commercianti e professionisti, dell’accettazione di pagamenti con carte di debito o di credito.
Il nuovo articolo 19 – ter introduce il comma 4-bis all’articolo 15 del DL n. 179/2012 prevedendo che dal 1° gennaio 2023 nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento, ai soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, verrà applicata una sanzione amministrativa fissa, pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.
Per ogni informazione o chiarimento si prega di contattare lo studio.
PREMESSA
Per semplificare gli adempimenti a carico degli operatori economici, la legge di Bilancio 2021 ha previsto – a partire dal 1° gennaio 2022 – l’utilizzo di un unico canale di trasmissione (nella specie, il Sistema di Interscambio) per inviare non solo le fatture elettroniche, ma anche i dati delle operazioni con l’estero, eliminando in tal modo l’obbligo comunicativo specificamente previsto per le operazioni transfrontaliere.
Come indicato dalla Relazione illustrativa al disegno di Bilancio 2021, la comunicazione dei dati delle operazioni con l’estero, nonché l’emissione dell’autofattura interna, dovrà essere effettuata adottando il formato XML attualmente utilizzato per l’invio delle e-fatture.
Ciò significa che:
TIPOLOGIA DOCUMENTO
Documento elettronico TD16: Integrazione fattura per reverse charge interno
Questo tipo di documento deve essere utilizzato per i casi di reverse charge interno ossia per le transazioni tra operatori che risiedono nel territorio italiano. È quindi il caso di scambi di beni o servizi tra soggetti IVA nei settori considerati a più alto rischio di evasione fiscale (come ad esempio edilizia, compravendita dell’oro, rottami, prodotti elettronici, cessioni di console da gioco, tablet, PC, laptop, del gas ed energia, eccetera).
In questo caso chi emette la fattura inserirà come codice natura uno dei nuovi codici N6 (da N6.1 a N6.9 a seconda del settore interessato), mentre il destinatario della fattura dovrà emettere un’autofattura integrativa dell’aliquota IVA e l’imposta dovuta, che dovrà appunto transitare dal Sistema di Interscambio.
Documento elettronico TD17, TD18 e TD19: operazione estere
TERMINI DI INVIO DEI DATI
La modifica si applicherà alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022:
Per ogni informazione o chiarimento si prega di contattare lo studio.
SUPERBONUS: guadagna tempo
In tema di Superbonus la proroga sarà ampia, benché non generalizzata. Secondo il testo diffuso, per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all’articolo 119, comma 9, lettera a), anche in caso di demolizione e ricostruzione degli edifici ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d) del Testo Unico in materia di edilizia, la detrazione spetterà per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110% per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70% per quelle sostenute nell’anno 2024 e del 65% per quelle sostenute nell’anno 2025.
Pertanto tutti coloro che hanno iniziato dovrebbero poter chiudere i lavori con la stessa aliquota:
Per i condomìni la scadenza del 31.12.2022 si sposterà al 2025;
La stessa soluzione vale anche per i lavori su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari e posseduti da una sola persona fisica o in comproprietà: i lavori possono arrivare al 31.12.2022 solo se al 30.06.2022 è stato completato il 60% dei lavori. Un limite che la manovra punta a eliminare;
Per i lavori per le case monofamiliari e le unità indipendenti la scadenza è il 31.12.2022, ma solo a patto che il proprietario abbia presentato la Cila entro il 30.09.2021 o che, in alternativa, intervenga sull’abitazione principale e abbia un Isee non superiore a 25.000 euro. In caso contrario la scadenza del 110% resta il 30.06.2022 (sempre ammessi cessione o sconto in fattura).
Possibili proroghe
Nel testo del DDL di bilancio 2022, i vari bonus casa sono prorogati di tre anni. Nel dettaglio ci sono le seguenti detrazioni:
ristrutturazioni (50%);
sismabonus (dal 50 all’85%);
ecobonus (dal 50 alle versioni potenziate del 70 e 75%);
co–sismabonus (80 e 85%);
bonus mobili (50%) e giardini (36%) L’unica agevolazione confermata con una modifica sostanziale è il bonus mobili: dal 2022 si riduce la spesa agevolata da 16.000 a 5.000 euro. Il limite deve essere considerato al netto delle spese sostenute nell’anno precedente. Per il bonus facciate verrebbe invece prevista la proroga all’anno 2022, ma con una riduzione della detrazione dal 90% al 60%.
STOP per cessione credito e sconto in fattura
In base a quanto previsto dal nuovo Documento programmatico di bilancio non sarà certa la proroga della facoltà di esercitare l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura di cui all’art.121 del DL 34/2020 per i bonus edilizi c.d. tradizionali.
Infatti l’art. 8 comma 2 della prima bozza del decreto fiscale prevedere una proroga dell’opzione solo a favore dei soggetti che intraprenderanno gli interventi previsti dall’art.119 del decreto Rilancio ovvero il c.d. Superbonus.
Ricordiamo che per il Superbonus l’opzione della cessione del credito o sconto n fattura è possibile a ciascun stato di avanzamento dei lavori, fermo restando che “gli stati di avanzamento dei lavori, SAL, non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento lavori deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento”. Pertanto, se per le spese sostenute nell’anno 2021 non si arriva alla percentuale richiesta dalla normativa (30%), l’unica soluzione per non perdere la quota sostenuta nell’anno è la diretta detrazione in dichiarazione dei redditi.
La cessione del credito potrà, comunque, essere effettuata per il restante importo di spesa che verrà sostenuto nell’anno 2022. In merito a tutti gli altri interventi il comma 3 del medesimo articolo si limita a postergare i termini per fruire dei medesimi ma nella loro versione tradizionale ovvero la detrazione in dichiarazione in quote annuali di pari importo. Non resta che consigliare a coloro che avevano in animo di intraprendere uno degli interventi citati o che li avevano già in corso in questi mesi di affrettarsi ad eseguire i pagamenti entro il prossimo 31 dicembre 2021 termine entro il quale, si ricorda, è ancora possibile sfruttare l’opzione prevista dall’art.121.
Per ogni informazione o chiarimento si prega di contattare lo studio.
Con il D.L. 21.09.2021, n. 127 l’Italia diviene il primo Paese, in ambito europeo, a rendere obbligatorio il Green Pass per l’accesso ai luoghi di lavoro e per lo svolgimento delle relative attività. Tale obbligo, previsto indistintamente per lavoratori pubblici e privati – compresi liberi professioni e collaboratori familiari – sarà valido dal 15.10.2021 e fino al 31.12.2021, termine di cessazione dello stato di emergenza: una vera e propria svolta, finalizzata – con tutta evidenza – ad incrementare quanto più possibile (e rapidamente) il numero di vaccinati, specie prima dell’inizio dell’autunno. |
DEFINIZIONE
ED ECCEZIONE |
· Il Green Pass (Certificazione Verde Covid-19) è una certificazione in formato digitale e stampabile, emessa dalla piattaforma nazionale del Ministero della Salute, che alla luce delle varie normative susseguitesi, avrà validità:
– di 15 giorni dopo la somministrazione della 1ª dose di vaccino e fino alla data prevista per la somministrazione della 2ª dose (nel caso di vaccino a doppia dose); – immediatamente dopo la somministrazione della 2ª dose e con una validità di 12 mesi dal completamento del ciclo vaccinale (anche per i monodose); – immediatamente dopo la somministrazione della 1ª dose, per i guariti da Covid e con una validità di 12 mesi dal completamento del ciclo vaccinale (cessa di avere validità nel caso in cui, durante la sua vigenza, il soggetto risulti positivo al virus); – a seguito di guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 e senza somministrazione di vaccino (con validità di 6 mesi e cessa di avere validità nel caso in cui, durante la sua vigenza, il soggetto risulti positivo al virus); – a seguito dell’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2: la validità sarà pari a 48 ore per gli antigenici e 72 ore per i molecolari. · Si noti che il test molecolare può essere eseguito su un campione salivare, nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute e questo non vale per gli antigenici. · Importante, inoltre, sottolineare come – grazie al D.L. 127/2021 – per chiunque contragga il virus 14 giorni dopo la somministrazione della prima dose o dopo la doppia iniezione la certificazione verde avrà “una validità di 12 mesi a decorrere dall’avvenuta guarigione”. · Considerando che la certificazione non viene rilasciata soltanto a seguito di vaccinazione, l’esecutivo è intervenuto sul costo dei tamponi, prevedendo la gratuità soltanto per chi è esentato dalla vaccinazione con apposita certificazione medica. · Per gli altri soggetti, il costo dei tamponi antigenici, fino al 31.12.2021, sarà pari a: – € 8 per i minorenni; – € 15 per i maggiorenni. · Le farmacie che non praticheranno tali prezzi calmierati incorreranno in una sanzione amministrativa da € 1.000 a € 10.000 e il Prefetto territorialmente competente, tenendo conto delle esigenze della continuità del servizio di assistenza farmaceutica, potrà, in caso di violazione della norma, disporre la chiusura della farmacia stessa per una durata non superiore a 5 giorni. |
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COME
OTTENERLO |
· Il Governo ha previsto più canali, con o senza identità digitale, per ottenere il documento.
· Il sito www.dgc.gov.it è già operativo e prevede l’invio via e-mail o sms di una notifica da parte del Ministero della Salute in relazione alla avvenuta vaccinazione. · Il messaggio ricevuto contiene un codice di autenticazione e brevi istruzioni per scaricare la certificazione. · Dopo essersi collegati al sito, con accesso tramite identità digitale (SPID/CIE) oppure con Tessera Sanitaria (o con il Documento di identità se non si è iscritti al SSN), in combinazione con un codice univoco ricevuto via e-mail o sms, si potrà scaricare la certificazione. · Il formato digitale non è l’unica modalità per recuperare il pass: medico di base, pediatra o farmacia hanno un ruolo attivo nella gestione e stampa del pass cartaceo. · È possibile accedere alla Certificazione, dunque: – da soli tramite il sito; – tramite app; – con l’aiuto del medico o del farmacista. |
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L’Agenzia delle Entrate, in una logica di semplificazione e trasparenza, offre servizi di assistenza “a più livelli”, che da un lato mirano a imprimere un utilizzo sistematico e più “intensivo” dei canali telematici, dall’altro garantiscono un contatto con l’amministrazione finanziaria attraverso sistemi più colloquiali e alla portata di tutti, tramite la posta elettronica o il canale telefonico. Tra le principali novità: si segnala la consegna di certificati e ricezione di documenti e la dichiarazione di successione fai-da-te con la compilazione assistita. |
AGGIORNAMENTI | L’Agenzia delle Entrate, oltre ad avere aggiornato il sito Internet relativamente all’area riservata dei contribuenti, con la nota 14.07.2021 comunica la possibilità di usufruire dei nuovi servizi web per ricevere certificati e consegnare documenti e annuncia il debutto della dichiarazione di successione con la compilazione assistita. | ||
AREA
RISERVATA |
· Diventa più fruibile tramite smartphone e tablet; è ora possibile creare un’area “preferiti”, cui aggiungere i servizi più utilizzati. Anche il motore di ricerca è modificato per argomenti.
· Una volta effettuato l’accesso (possibile ancora per pochi mesi con le credenziali fisconline, presto sostituite dal nuovo sistema di identità digitale Spid) ci si trova nella sezione “In primo piano” con le novità fiscali e uno spazio in cui è possibile consultare le comunicazioni personali: ad esempio, le ricevute relative alla trasmissione di atti, le dichiarazioni, i versamenti, ecc.; si possono anche impostare o modificare i propri dati utente. · È stato attivato un nuovo servizio per la consegna dei documenti e delle istanze, tramite l’area riservata del sito, senza recarsi fisicamente in ufficio. Sarà comunque necessario consegnare le copie cartacee di tutte le pratiche effettuate in via digitale nel periodo della pandemia, come da impegno sottoscritto in fase di presentazione relative trattandosi di procedure straordinarie che nulla hanno a che vedere con le nuove metodologie. |
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SERVIZIO
“CONSEGNA DOCUMENTI E ISTANZE” |
· Il servizio “Consegna documenti e istanze” può essere utilizzato in tutti quei casi in cui la normativa o i provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate non prevedono una specifica modalità di presentazione, trasmissione o comunicazione. È necessario verificare, quindi, in via preliminare, l’esistenza o meno di una specifica funzionalità telematica per usufruire del servizio che interessa.
· È possibile consegnare documenti anche per conto di un’altra persona; ad esempio, il coniuge o un parente; in questo caso è necessario compilare e firmare una dichiarazione sostitutiva (da allegare nella sezione “Upload” insieme alla procura compilata e firmata). · Se si accede come erede o tutore legale, deve essere compilata, firmata e allegata, nella sezione “Upload”, la specifica dichiarazione sostitutiva; nel caso invece si acceda come delegato, è necessario allegare, nella sezione “Upload”, la procura compilata e firmata. I file da allegare non possono avere dimensioni superiori ai 20 Mb.
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CERTIFICATI ATTRIBUZIONE CODICE FISCALE/PARTITA IVA | · La nuova area riservata è configurata per consentire la richiesta dei certificati di attribuzione del codice fiscale e di attribuzione della partita Iva, finora rilasciate solo in ufficio o tramite intermediario abilitato.
· I certificati potranno essere stampati in originale e in copia conforme. |
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SERVIZIO
“SUCCESSIONI WEB” |
· è stato attivato anche il servizio successioni Web, che permette il caricamento dei dati degli immobili presenti in catasto e di compilare la dichiarazione tramite il supporto di alcuni messaggi che segnalano in tempo reale l’inserimento di dati non corretti o documenti non conformi, sulla base delle informazioni in possesso del Fisco.
· La materia successoria, come del resto quella fiscale, è estremamente complessa e la compilazione della denuncia di successione presuppone conoscenze tecniche specifiche in materia. · Alla luce di queste novità ed implementazioni è stata aggiornata la guida ai “servizi agili dell’Agenzia delle Entrate”. |
COMUNICAZIONE | I soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali, nonchè le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di bed and breakfast, aventi i requisiti previsti per accedere al credito d’imposta, comunicano all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021. | |
· La comunicazione è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un intermediario abilitato, mediante:
a) il servizio web disponibile nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate; b) i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate. |
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· A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata, al massimo entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.
· La ricevuta è messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la comunicazione, nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate. |
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TERMINI | La comunicazione può essere inviata dal 4.10.2021 al 4.11.2021. | |
· Nello stesso periodo è possibile:
a) inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate; b) presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato, con le stesse modalità. |
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FRUIZIONE
DEL CREDITO D’IMPOSTA |
· Il credito d’imposta, in relazione alle spese effettivamente sostenute, può essere utilizzato dai beneficiari fino all’importo massimo fruibile:
a) nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa; b) in compensazione nel modello F24, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di determinazione della percentuale comunicata dall’Agenzia delle Entrate. |
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· Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta:
a) il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento; b) nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare massimo comunicato, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta, consultabile nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle entrate; c) non si applica il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, e il limite annuale di utilizzo dei crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi pro tempore vigenti. |