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TABELLO ACI 2020

Il punto sulla proroga del versamento delle imposte.

Tabelle ACI 2020: fringe benefit

Allegati

Comunicato AE 31 dicembre-2019-n.-30

Nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2019 (supp. ord. n. 47) sono state pubblicate le “Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI” per l’anno 2020.

Con riferimento ai veicoli di proprietà aziendale concessi ad uso promiscuo (aziendale e privato) ai lavoratori si applica la quinta colonna delle Tabelle ACI, relativa ai fringe benefit.

A seguito delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2020, gli importi definiti nelle Tabelle ACI per la determinazione del fringe benefit 2020 sono divisi in due periodi:

uno valido fino al 30 giugno 2020;

l’altro dal 1° luglio 2020.

Per i veicoli concessi fino al 30 giugno 2020, il calcolo è effettuato in misura forfetaria, assumendo il 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza annua convenzionale di 15.000 chilometri, sulla base del costo chilometrico di esercizio indicato nella quarta colonna delle Tabelle ACI.

Per i veicoli concessi dal 1° luglio 2020 di nuova immatricolazione, per il calcolo forfetario sono previste 4 diverse percentuali dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, a seconda del livello di emissioni di CO2 (nuovo art. 51 c. 4 lett. a TUIR, sostituito dall’art. 1 c. 632 L. 160/2019).

Nello specifico:

– per veicoli con valori di emissione non superiori a 60 g/km, 25% dell’importo;

– per veicoli con valori di emissione tra 61 g/km e 161 g/km, 30% dell’importo;

– per veicoli con valori di emissione tra 161 g/km e 190 g/km, 40% dell’importo per il 2020 e 50% dal 2021;

– per veicoli con valori di emissione superiori a 191 g/km, 50%dell’importo per il 2020 e 60% dal 2021.

Ai fini del calcolo, sono da conteggiare i giorni per i quali il veicolo è assegnato ad uso promiscuo al lavoratore, a prescindere dal suo effettivo utilizzo.

L’importo risultante va considerato al netto degli importi, comprensivi di IVA, eventualmente trattenuti al lavoratore (o da questo corrisposti). Se la trattenuta (o il corrispettivo) è superiore all’importo forfetario derivante dalle tabelle ACI, nessun ammontare va tassato per l’utilizzo del mezzo.

 

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Novità Dichiarazioni d’intento 2020

Il punto sulla proroga del versamento delle imposte.

Come anticipato, a partire dal prossimo 1° gennaio 2020 l’obbligo di consegnare al fornitore la copia della dichiarazione d’intento, unitamente alla copia della ricevuta telematica, è stato soppresso. Tuttavia, a fronte di tale soppressione l’articolo 12-septies D.L. 34/2019 prevede quanto segue:

 – nelle fatture emesse o nelle dichiarazioni doganali devono essere indicati gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento;

– sono soppressi alcuni adempimenti relativi all’emissione e al ricevimento delle dichiarazioni di intento (ad esempio, la numerazione progressiva e l’annotazione in apposito registro);

sono state inasprite le sanzioni in capo al fornitore che effettua operazioni in regime di non imponibilità Iva, senza aver prima riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione della dichiarazione di intento all’Agenzia.

In relazione alla dichiarazione d’intento, anche per il futuro resta fermo l’obbligo di redigere la stessa con il modello conforme (quello da sempre utilizzato) e inviare telematicamente la stessa all’Agenzia delle entrate.

Tuttavia, non sarà più previsto l’obbligo di consegna della dichiarazione, unitamente alla copia della ricevuta telematica al fornitore, il quale sarà comunque tenuto ad indicare nella fattura gli estremi del protocollo della dichiarazione d’intento.

Ciò significa che l’esportatore abituale sarà comunque tenuto a comunicare l’avvenuta presentazione della dichiarazione al proprio fornitore, ma potrà farlo anche con mezzi “informali” (ad esempio via mail).

Sul punto va segnalato che resta fermo l’obbligo, in capo al fornitore, di effettuare il cd. “riscontro telematico”, e che in caso di omesso adempimento non è più applicabile la sanzione fissa (da 250 euro a 2.000 euro), bensì quella proporzionale dal 100% al 200% dell’imposta non applicata (articolo 12-septies D.L. 34/2019).

Tale ultimo aspetto sembra andare in direzione opposta alla volontà del legislatore di “semplificare” la procedura dell’acquisto senza imposta da parte dell’esportatore abituale con l’utilizzo del plafond, poiché, se da un lato non si obbliga più quest’ultimo soggetto all’invio della copia della dichiarazione d’intento, dall’altro si responsabilizza il fornitore laddove non proceda al riscontro telematico.

Il fornitore avrà tutto l’interesse di tutelare la propria posizione e di chiedere copia dei documenti al fine di poter eseguire il riscontro nelle modalità più corrette.

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Novità Decreto Fiscale 2020

Il punto sulla proroga del versamento delle imposte.

Si avvisa la gentile clientela che con l’approvazione in Senato è giunto al termine la conversione in legge del decreto fiscale 2020 collegato alla legge di bilancio.

Sperando di farVi cosa gradita, si allega circolare Studio con le principali novità.

Con l’occasione si porgono Cordiali saluti.

Circolare Novità Decreto Fiscale 2020

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Chiusura Festività Natalizie

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Buon Natale e Buon 2020 a tutti!

Chiusura Festività Natalizie 

Lo studio rimarrà chiuso per le vacanze dal 24 Dicembre al 1 Gennaio 2020 compresi.

Auguriamo a tutti Buone Feste

OPERAZIONI A CAVALLO D’ANNO

Il punto sulla proroga del versamento delle imposte.

ATTENZIONE, vi raccomandiamo di TRASMETTERE ELETTRONICAMENTE, le fatture di dicembre con anticipo rispetto al 31/12/2019 per non compromettere la detrazione dell’iva ai vostri clienti nell’anno 2019.

La regola che l’acquirente può detrarre l’Iva con riferimento al periodo, mese o trimestre, in cui l’operazione è stata effettuata, se viene ricevuta entro il 15 del mese successivo, non si applica per i documenti di acquisto relativi a operazioni effettuate nell’anno precedente (cioè in pratica per i documenti che si muovono “a cavallo” di due anni).
ESEMPIO: se una fattura elettronica relativa ad una fornitura del 20 dicembre 2019 viene recapitata il 3 gennaio 2020, partecipa per l’emittente alla liquidazione dello stesso mese (versamento 16 gennaio 2020), mentre per il ricevente il diritto alla detrazione slitta di un mese, concorrendo cioè nella liquidazione del mese di gennaio 2020 da regolarsi entro il 16 febbraio 2020.

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Decreto Fiscale 2020 – Reverse Charge esteso ad appalti e subappalti che prevedono utilizzo di manodopera

Il punto sulla proroga del versamento delle imposte.

Con l’intento di contrastare l’interposizione di manodopera illecita e tutelare l’Erario avverso il mancato versamento delle ritenute fiscali, nonché l’omesso versamento dell’Iva e l’utilizzo di falsi crediti, il Decreto-Legge n. 124 del 26 ottobre 2019 introduce due nuove disposizioni :

  1. viene esteso il meccanismo IVA del reverse charge a tutti coloro che eseguono prestazioni di servizi tramite contratti di appalto e subappalto o comunque rapporti negoziali caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, con utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili;
  2. viene definita una procedura che prevede il coinvolgimento del committente, chiamato a versare le ritenute operate dall’appaltatore ai dipendenti, dopo che quest’ultimo gli ha fornito la provvista o gli ha chiesto di attingere dai corrispettivi dovuti per le prestazioni ricevute.

Reverse charge esteso ad appalti e subappalti
Il regime del reverse charge è esteso, a partire dal 1 gennaio 2020, agli appalti caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera (logistica, servizi alle imprese, settore alimentare, meccanica). L’inversione contabile è il meccanismo in base al quale l’IVA viene pagata direttamente dal committente.
ATTENZIONE: Esportatori abituali senza possibilità di utilizzo del plafond nel caso di operazioni in reverse charge. Il reverse charge, misura antifrode, prevale rispetto al regime di non imponibilità IVA, regolamentato dall’articolo 8, comma 1 del DPR n. 633/1972.

Committente: soggetto obbligato ad effettuare il versamento delle ritenute fiscali
L’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici dovrebbero versare al committente, almeno 5 giorni prima del termine fissato per il versamento delle ritenute, l’importo trattenuto sulle retribuzioni erogate ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. Il versamento deve essere effettuato sullo specifico conto corrente bancario o postale comunicato dal committente alle imprese appaltatrici o affidatarie e da queste alle imprese subappaltatrici. Qualora il committente debba ancor saldare corrispettivi già maturati, le imprese appaltatrici potranno chiedere la compensazione, anche parziale, fra il debito scaduto ed il versamento dovuto.
Qualora non effettuino il versamento nei termini previsti né trasmettano la richiesta di compensazione, le imprese appaltatrici e subappaltatrici restano responsabili per la corretta determinazione delle ritenute e per la corretta esecuzione delle stesse, nonché per il versamento.
Oltre che la provvista fondi, al committente deve essere trasmesso (tramite PEC) almeno 5 giorni prima del temine previsto per il versamento, sia per le imprese appaltatrici che per quelle in subappalto:

  • un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere e servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di detto lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente
  • tutti i dati utili alla compilazione delle deleghe di pagamento necessarie per l’effettuazione dei versamenti da parte del committente;
  • i dati identificativi del bonifico effettuato a favore del committente.

Qualora le imprese obbligate non trasmettano i dati oppure non eseguano nel termine previsto il versamento dei fondi necessari per l’adempimento da parte del committente, questi deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati vincolando le somme ai fini del versamento delle ritenute, dandone comunicazione entro 90 giorni all’Agenzia delle Entrate.

Opzione per il versamento diretto delle ritenute
Le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici possono eseguire direttamente il versamento delle ritenute comunicando al committente tale opzione entro la data prevista per la provvista fondi e allegando una certificazione dei seguenti requisiti posseduti nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della suddetta scadenza:
a) risultino in attività da almeno 5 anni ovvero abbiano eseguito nel corso dei due anni precedenti complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore a euro 2 milioni;
b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione relativi a tributi e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione.

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Decreto Fiscale 2020 in Gazzetta Ufficiale

Il punto sulla proroga del versamento delle imposte.

Il decreto fiscale 2020 – decreto legge numero 124/2019 – è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre 2019.
Il provvedimento consta di 60 articoli, quasi totalmente dedicati alla lotta all’evasione fiscale ed alla modifica di alcune norme fiscali di riferimento in questo senso.
Il decreto è in vigore dal 27 ottobre 2019 ma la maggior parte delle norme saranno operative dal 2020.
Il testo non riserva sorprese eclatanti rispetto alle anticipazioni circolate nei giorni precedenti, ma è opportuno tracciare una breve sintesi delle più importanti novità in esso contenute:

1) compensazioni fiscali più restrittive : per crediti superiori a 5.000 euro, oltre al visto di conformità da parte di un professionista, bisognerà attendere la presentazione nonché l’invio della dichiarazione dei redditi. E’ prevista una sanzione di 1.000 euro (senza applicazione del cumulo giuridico) per ogni modello F24 scartato dall’Agenzia delle entrate a seguito del controllo, da questa effettuato, sulla compensazione dei crediti;

2) modifiche sui contratti di appalto: dal 1° gennaio 2020, in tutti i casi in cui un committente affida ad un’impresa l’esecuzione di un’opera o di un servizio, il versamento delle ritenute fiscali, sulle retribuzioni corrisposte al lavoratore direttamente impiegato nell’ambito della prestazione, deve essere effettuato dal committente sostituto di imposta residente nel territorio dello Stato, su provvista mensile messa a disposizione dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici. Inoltre, si estende al settore in discussione il meccanismo dell’inversione contabile ai fini IVA – reverse charge;
3) contrasto alle frodi su accise e carburanti: alcune norme si intendono contrastare i fenomeni evasivi che si registrano nel campo delle accise e dei carburanti .
4) fatturazione elettronica e iva: continua l’esenzione per il 2020 della fatturazione elettronica per chi invia i dati al Sistema Tessera Sanitaria. A partire dalle operazioni IVA 2021, disposizione della bozza della dichiarazione annuale dell’IVA.
5) disposizioni in materia di giochi: controlli per il contrasto alle frodi e all’evasione anche in questo settore;
6) ulteriori disposizioni per l’evasione fiscale: carcere fino a 8 anni per i grandi evasori, ovvero per chi evade più di 100.000 euro con dichiarazione fraudolenta;
7) acconti d’imposta 2019: confermata la riduzione al 90% per i soggetti Isa anziché, come previsto per tutti gli altri contribuenti, al 100%.
8) obbligo POS e lotteria degli scontrini: sanzione per chi rifiuta pagamenti con sistemi elettronici. A partire dal 1° luglio 2020, la sanzione è pari a 30 euro aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento con carte. Previsto anche, per gli esercenti attività di impresa, arte o professioni un credito di imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate. Dal 2020 parte anche la lotteria degli scontrini.
9) altre novità:
– limiti all’utilizzo del contante: dal 1° luglio 2020 e per tutto il 2021, si passa da 3.000 a 2.000 euro, mentre dal 2022 il limite è fissato a 1.000 euro; la sanzione per la violazione del divieto è pari a 2.000 euro dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e di 1.000 euro dal 1° gennaio 2022.
– viene fissata al 30 novembre 2019 (2 dicembre perché il 30 cade di sabato), il termine ultimo per versare la prima o unica rata della rottamazione ter, per tutti i contribuenti che vi hanno aderito e a prescindere dalla riapertura o meno.

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Prestazioni di servizi a domicilio: e-fatture o e-scontrini?

Il punto sulla proroga del versamento delle imposte.

L’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, cd. e-scontrino, è operativo dal 1° luglio 2019 (per i soggetti che nel 2018 hanno conseguito un volume d’affari superiore a 400mila euro), e tra pochi mesi, ovvero dal 1°gennaio 2020, interesserà la totalità dei contribuenti.
Vi è ancora molta confusione nella comprensione di quali strumenti occorra utilizzare nel caso di prestazione di servizi resa presso il domicilio del cliente. È il caso, ad esempio, di chi effettua riparazioni presso i clienti, ed incassa il corrispettivo pattuito all’atto dell’intervento.

In tali casi quale soluzione adottare?

1 SOLUZIONE : avvalersi della moratoria concessa nel periodo transitorio

Il DL Crescita ha introdotto la possibilità di proseguire nell’utilizzo dei “vecchi” scontrini elettronici o delle “vecchie” ricevute fiscali nei primi sei mesi dall’introduzione di obbligo di e-scontrino. In questo caso, occorre rilasciare il “vecchio documento fiscale” al cliente, continuare a tenere il registro dei corrispettivi giornaliero e trasmettere i corrispettivi telematicamente entro la fine del mese successivo. Questa “scappatoia”, attenzione, è utilizzabile solo per i primi sei mesi dall’obbligo.

2 SOLUZIONE: emettere e-fattura immediata, o differita

Il corrispettivo è sempre sostituibile dall’emissione di fattura. Pertanto il prestatore di servizi potrà:

  • incassare il prezzo pattuito ed emettere fattura con data pari al momento in cui si è verificato il presupposto, ovvero la data di incasso. Tale fattura immediata dovrà essere trasmessa al sistema di interscambio entro 12 giorni dalla data fattura.
  •  Emettere una fattura “differita”, ovvero che riepiloga tutte le prestazioni eseguite nei confronti del medesimo soggetto nel mese solare precedente, entro il 15 del mese successivo. Attenzione, però: la fattura differita può essere emessa, nel caso delle prestazioni di servizi, solo se tali prestazioni sono individuabili attraverso idonea documentazione, ovvero documentazione commerciale prodotta e conservata, ad esempio, sarà possibile rilasciare un “verbale di intervento” (una copia al cliente, una al prestatore) e sulla scorta dello stesso emettere fattura differita. La data fattura sarà quella dell’ultimo verbale di intervento del mese oggetto di fatturazione, se trasmessa nello stesso mese, oppure la data stessa di trasmissione se inviata al SdI entro il 15 del mese successivo. All’interno della fattura dovranno essere citati i verbali di intervento oggetto di fatturazione.

3 SOLUZIONE: emettere e-scontrino (Documento Commerciale On-Line)

Ulteriore alternativa, è quella di utilizzare la possibilità di emettere Documento Commerciale con l’apposita funzione “Documento Commerciale On Line” dell’Agenzia delle Entrate.
L’applicazione web, utilizzabile solo accedendo con le proprie credenziali a fatture e corrispettivi consente di emettere e-scontrino immediatamente.

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Novità MANOVRA 2020 – INDUSTRIA 4.0

Il punto sulla proroga del versamento delle imposte.

La Manovra 2020, trasmessa in queste ore alla Commissione Europea, è volta alla stabilizzazione e al rafforzamento del pacchetto incentivi Industria 4.0.

Di immediata applicazione sono le seguenti misure:

  • Rifinanziamento della “Nuova Sabatini” che sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali.
  • Estensione al 2023 del Iperammortamento, con una supervalutazione del 170% degli investimenti in beni nuovi, strumentali, materiali e ad alto contenuto tecnologico, atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0 e in maniera sostenibile ed ecocompatibile;
  • Estensione al 2023 del Superammortamento, con una supervalutazione del 130% degli investimenti in beni strumentali nuovi;
  • Rifinanziamento del Fondo centrale per le PMI per il prossimo triennio, per sostenere l’accesso al credito delle PMI, incluse le startup innovative e le imprese che acquistano beni strumentali ad uso produttivo e hardware, software e tecnologie digitali (secondo la “Nuova Sabatini”);
  • Proroga del credito di imposta per spese relative al personale dipendente impegnato nelle attività di Formazione 4.0.

Inoltre, vengono anticipati il rinnovo del Voucher Innovation Manager e l’isitutizione di due fondi (Green New Deal) mirati a incentivare il rinnovo delle produzioni e degli impianti in uso, l’efficientamento e la riconversione dei processi produttivi e la transizione verso la Quarta rivoluzione industriale (digitalizzazione e intelligenza artificiale).

Importante è anche l’indicazione sul futuro del Credito di imposta R&S che sarà oggetto di riforma della media di riferimento per calcolare l’incremento agevolabile e del rinnovo al 2023.

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Allarme false mail: truffa che viaggia via Pec

Il punto sulla proroga del versamento delle imposte.

Attenzione alle false mail sulla fatturazione elettronica. È l’allarme lanciato dall’Agenzia delle Entrate che informa che in questi giorni stanno circolando delle mail di phishing via Pec, relative alla fatturazione elettronica, con lo scopo di truffare i cittadini. Il testo del messaggio è verosimile poiché ripreso da una precedente e lecita comunicazione inviata dal Sistema di interscambio (Sdi). Come consigliato dall’Agenzia Entrate, per mettersi al riparo da rischi, è bene cestinare le mail in questione senza neppure aprirle.
A tal proposito, L’Agenzia ricorda che i messaggi Pec del sistema SdI hanno alcune specifiche caratteristiche:

  • il mittente è solo del tipo sdiNN@pec.fatturapa.it dove NN è un progressivo numerico a due cifre;
  • il messaggio deve contenere necessariamente due allegati composti in accordo alle specifiche tecniche sulla Fatturazione Elettronica (pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate).

L’Agenzia, nel dichiararsi estranea a tali fatti, invita i cittadini a fare particolare attenzione alle mail provenienti da utenze sconosciute o sospette che richiedono di modificare l’indirizzo di recapito per le successive comunicazione con il Sistema di Interscambio e a cestinarle immediatamente.

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