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VENETO ZONA ROSSA

rosso

E’ stato pubblicato nella GU n. 62 del 13/3/2021 il Decreto Legge n.30 “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”

Da lunedì 15 marzo il Veneto è zona RossaVediamo in breve quelle che sono le principali regole cui attenersi.

Coprifuoco

Il coprifuoco tra le ore 22 e le 5 del giorno seguente resta valido. In tale fascia oraria ci si può spostare solo per motivi di lavoro, necessità e salute. In zona rossa tale regime è quasi identico anche durante la fascia oraria diurna tra le ore 5 e le 22, ma una differenza la si nota ad esempio nel fatto che di giorno è concesso lo svolgimento di attività motoria e sportiva individuale (entro certi limiti).

Spostamenti

È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza (serve autocertificazione).

Visite a casa

Lo spostamento verso le abitazioni private abitate non è più consentito in zona rossa. Questo significa che da lunedì 15 marzo in Veneto sarà vietato recarsi a casa di parenti o amici, salvo ricorrano situazioni di necessità, motivi di salute o lavoro. Non si può fare una visita a casa di amici o parenti per puro diletto, nemmeno dentro il proprio stesso Comune. È invece sempre ammesso, anche in orario di coprifuoco, recarsi a casa di una persona non autosufficiente per prestarvi assistenza (serve autocertificazione).

Attività commerciali, negozi che restano aperti

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi. Al comma 2 si legge che «sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici», mentre al comma 3 viene specificato che «restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie». Resta la possibilità di effettuare consegne a domicilio.

Servizi alla persona

Lo stesso meccanismo appena visto vale anche per i servizi alla persona. Questa volta l’allegato di riferimento è il numero 24. L’Art. 47 del Dpcm infatti dispone: «Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24». In questo caso la lista è più breve e la riportiamo per intero:

  • Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
  • Attività delle lavanderie industriali
  • Altre lavanderie, tintorie
  • Servizi di pompe funebri e attività connesse

Non vi sono nella lista né i centri estetici, né i parrucchieri che, a differenza di quanto avveniva con la zona rossa del precedente Dpcm del 14 gennaio, ora con il Dpcm 2 marzo 2021 a firma Mario Draghi dovranno chiudere da lunedì in tutto il Veneto.

Bar e ristoranti

In zona rossa le attività dei servizi di ristorazione sono sospese. Consentiti l’asporto (senza consumazione sul posto) e la consegna a domicilio per le attività di ristorazione fino alle 22. Anche in zona rossa come nelle altre aree di rischio resta il divieto di asporto dopo le ore 18 per le attività dei bar (codice ATECO 56.3), così come per gli altri esercizi commerciali della stessa tipologia.

Nei link sottostanti è possibile controllare le attività commerciali aperte, nonché le misure adottate nella zona rossa.

ALLEGATO 23 E 24

FAQ/MISURE ZONA ROSSA

AUTOCERTIFICAZIONE COVID

Circolari Studio Tre-gi

2021: L’invio delle spese al sistema TS diventa semestrale

TS

Il provvedimento del direttore dell’ Agenzia delle Entrate del 22 gennaio 2021, a causa di problemi tecnici ha prorogato di 8 giorni – vale a dire a lunedì 8 febbraio – la scadenza originaria del 31 gennaio 2021, prevista per la trasmissione delle spese riferite all’anno 2020.

Il DM pubblicato alcuni giorni fa infine tiene ferma la data di oggi, lunedì 8 febbraio, per l’invio delle spese sostenute nel 2020 ma al contempo riscrive per il 2021 la periodicità delle trasmissioni che avverranno:

  • entro il 31 luglio 2021, per le spese sostenute nel primo semestre dell’anno 2021;
  • entro il 31 gennaio 2022, per le spese sostenute nel secondo semestre dell’anno 2021;
  • entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1 ° gennaio 2022.

Si ricorda infine che rientrano nell’obbligo di invio al sistema TS le seguenti prestazioni sanitarie:

  • Ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell’ambito del Servizio Sanitario
    Nazionale.
  • Farmaci: spese relative all’acquisto di farmaci, anche omeopatici.
  • Dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE.
  •  Servizi sanitari erogati dalle farmacie e parafarmacie: ad esempio spese relative ad ecocardiogramma, spirometria, holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e
    trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna.
  •  Farmaci per uso veterinario.
  •  Prestazioni sanitarie (escluse quelle di chirurgia estetica e di medicina estetica): assistenza specialistica ambulatoriale; visita medica generica e specialistica o prestazioni
    diagnostiche e strumentali; prestazione chirurgica; certificazione medica; ricoveri ospedalieri ricollegabili ad interventi chirurgici o a degenza, al netto del comfort.
  • Spese agevolabili solo a particolari condizioni: protesi e assistenza integrativa (acquisto o affitto di protesi – che non rientrano tra i dispositivi medici con marcatura CE – e assistenza integrativa); cure termali; prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica
    (ambulatoriale o ospedaliera).
  •  Altre spese sanitarie.

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NUOVO RINVIO DELLE CARTELLE

Il nuovo rinvio delle cartelle

  • Notifiche – Nuova sospensione degli atti fiscali e delle cartelle al 28.02.2021. Il decreto legge, in Gazzetta Ufficiale 30.01.2021, prevede anche la proroga del versamento e presentazione del modello dichiarativo della web tax, con spostamento dei termini a marzo e ad aprile.
  • Rate scadute al 8.03.2020 – Secondo la risposta dell’Agenzia delle Entrate Riscossione a Telefisco, tutti i contribuenti che avevano rateazioni decadute al 8.03.2020, possono chiedere un nuovo piano di rientro senza pagare il pregresso (in data 8.03 è entrato in vigore il Decreto Cura Italia, che ha decretato la sospensione delle rate da pagare).
  • Dilazione 2021 – I soggetti decaduti dalla precedenti rottamazioni alla fine del 2019, possono effettuare la dilazione del debito residuo. Le istanze presentate entro il 31.12.2021 possono ottenere le seguenti agevolazioni:
    • allungamento al mancato pagamento a 10 rate non pagate (invece di 5);
    • chiudere una dilazione per le rateazioni decadute, senza pagare il pregresso;
    • ottenere una rateazione fino a € 100.000, se si dimostrano le difficoltà economiche.
  • La domanda di un nuovo piano di rientro delle cartelle esattoriali può essere inviata via PEC o presentata di persona agli uffici dell’AdER.
  • È possibile ottenere la rateazione fino a € 100.000 direttamente online attraverso il servizio dedicato “rateizza adesso” collegandosi all’area riservata dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.

 

VENETO:ZONA ARANCIONE

Italia divisa dai colori 10 gennaio 2021-2

In base alle Ordinanze del Ministro della salute dell’8 gennaio 2021, sono attualmente ricomprese:

  • nell’area gialla: Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Provincia autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta;    
  • nell’area arancione: Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto;
  • nell’area rossa: (nessuna Regione)

Nel link sottostante trovate le Faq sulle misure adottate per le singole regioni.

http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone

Fonte: sito web governo

 

Circolari Studio Tre-gi

LEGGE DI BILANCIO 2021

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Sul supplemento ordinario n. 46 alla G.U. 30.12.2020 n. 322 è stata pubblicata la L. 30.12.2020 n. 178 (legge di bilancio 2021), in vigore dall’1.1.2021.

L’articolo 1 è composto da ben 1150 commi, e moltissime agevolazioni introdotte dalla legge di bilancio per il 2021 sono subordinate all’emanazione di ulteriori provvedimenti attuativi.

Nelle circolari scaricabili dai link sottostanti si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella suddetta legge:

LEGGE DI BILANCIO 2021.

LEGGE DI BILANCIO 2021-Agevolazioni famiglia

Circolari Studio Tre-gi

ESTEROMETRO

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La Legge di Bilancio 2021 abolisce lesterometro , documento per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, cioè fatture attive e passive verso o provenienti dall’estero. Avrà ancora un anno di vita, per poi essere sostituito dall’obbligo di fatturazione elettronica a partire dal 1° gennaio 2022.

Pertanto, coloro i quali nell’anno 2021 non invieranno le fatture emesse nei confronti di operatori esteri tramite il Sistema di Interscambio, adottando il formato XML, devono inviare allo studio tramite mail la fattura al fine di procedere con la comunicazione della stessa all’Agenzia delle Entrate.

Si fa presente che la comunicazione è un “servizio a pagamento”.

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LOTTERIA DEGLI SCONTRINI: MINI PROROGA

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Il Decreto Milleproroghe pubblicato in GU 323 del 31 dicembre 2020 prevede una ulteriore proroga della partenza del concorso a premi denominato lotteria degli scontrini e demanda ad un provvedimento dell’Agenzia delle Dogane, da adottare d’intesa con l’Agenzia delle Entrate, non solo la definizione delle regole di estrazione e dell’entità dei premi messi in palio, ma anche la definizione di ogni altra disposizione necessaria per l’avvio della lotteria.

Il consumatore, qualora l’esercente rifiuti di accettare il codice lotteria necessario alla partecipazione al concorso, può segnalarlo dal 1 marzo 2021 sul portale lotteria all’indirizzo seguente: https://www.lotteriadegliscontrini.gov.it/portale/ 

L’agenzia delle entrate utilizzerà le segnalazioni in concerto con la GdF per le procedure di attività di analisi di rischio di evasione.

Ricordiamo che il codice lotteria è univocamente abbinato al codice fiscale e, una volta collegato agli scontrini, produrrà biglietti virtuali della lotteria.

L’uso del codice lotteria non consente il tracciamento degli acquisti: al sistema lotteria arrivano solo dati riguardanti l’importo speso, la modalità di pagamento (contante o elettronico), il codice lotteria. NON arrivano altri dati descrittivi dell’acquisto (tipologia del bene o del servizio acquistato). Né l’esercente né altri potranno quindi risalire alla persona per profilazioni o analisi delle abitudini di spesa.

Se viene smarrito o dimenticato il codice lotteria, potrà facilmente essere visualizzato nella propria area riservata – attiva solo dal momento di avvio della lotteria – o, in alternativa, ottenerne un altro, accedendo nuovamente alla sezione “Partecipa ora” del sito del concorso in oggetto. Se poi si dovesse ritrovare il primo codice lotteria ottenuto, si potrà comunque utilizzarlo in alternativa a quello nuovo.

 

Circolari Studio Tre-gi

RIMBORSI:PAGOBANCOMAT/CARTA DI CREDITO

pos-pagamento-elettronico-bancomat

Cashback cittadini

Archiviata non senza polemiche la prima fase del super cashback di Natale, vale a dire i rimborsi che saranno concessi ai privati per l’effettuazione di acquisti senza utilizzo del denaro contante, iniziata in via sperimentale l’8 dicembre scorso (con i rimborsi che avverranno entro febbraio 2021), a gennaio si riparte ed entra a pieno regime il cashback di Stato. Il rimborso previsto è pari al 10% dell’importo di ogni transazione, calcolato sulla base del valore complessivo dei pagamenti effettuati durante il semestre.

Tante le novità rispetto al cashback di Natale: cambiano il numero di transazioni e la durata del piano. Per ottenere il 10% di rimborso sulle spese effettuate dal 1 gennaio occorrerà, infatti, effettuare 50 pagamenti a semestre. Resta invariata la modalità di pagamento, da effettuare con carta o bancomat e tramite pos.

Cashback : come funziona

Se si è già registrati da dicembre, l‘iscrizione risulterà automatica anche nelle fasi successive senza dover ripetere la procedura. Il passaggio da una fase all’altra sarà perciò visibile nella sezione Portafoglio dell’App Io, che aprirà una scheda ad ogni nuovo semestre. Nel caso l’iscrizione non sia avvenuta già a dicembre 2020 in occasione del cashback di Natale, ecco come fare per partecipare.

Ricordiamo che non è obbligatorio partecipare. E’ tutto su base volontaria. Chi vuole aderire però deve farlo, scaricando l’App IO :

  • registrando il proprio codice fiscale,
  • registrando anche il numero identificativo delle carte di credito o bancomat, o comunque degli strumenti elettronici, che intende utilizzare per effettuare i pagamenti,
  • dichiarare di essere maggiorenne e residente in Italia,
  • dichiarare anche che gli acquisti effettuati sono a titolo personale e non effettuati nell’esercizio di attività d’impresa o professione.

Tutto parte quando si effettua la prima transazione con la carta o il bancomat registrati sull’App.

Dal 1° gennaio 2021 è partito il  periodo di rimborso, che durerà fino al 30 giugno 2022: in questa fase viene riconosciuto un rimborso semestrale pari al 10% di quanto speso dal consumatore fino a un massimo di 1.500 euro a semestre e purché si facciano almeno 50 operazioni cashless a semestre. Attenzione perché ogni pagamento sarà considerato fino ad un massimo di 150 euro (questo per favorire non chi fa pagamenti consistenti ma chi fa più operazioni di pagamento cashless). Ci sarà inoltre un supercashback: in pratica un rimborso che verrà riconosciuto ogni semestre per 1.500 euro, in aggiunta al cashback standard ai primi 100.000 registrati che abbiano effettuato il maggior numero di operazioni cashless, a patto che eseguano almeno 50 operazioni di pagamento nel corso del semestre.

Ai fini del rimborso sono considerati questi periodi:

  • 1° gennaio 2021 – 30 giugno 2021;
  • 1° luglio 2021 – 31 dicembre 2021;
  • 1° gennaio 2022 – 30 giugno 2022.

Il pagamento del cashback e del supercashback avviene entro 60 giorni dalla fine del periodo (ad esempio per il primo semestre, il pagamento del cashback e del supercashback avverrà entro il 29 agosto 2021).

Tutti i rimborsi, inclusi quelli relativi al super cashback saranno esentasse.

 

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Chiusura Festività Natalizie

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Buon Natale e Buon 2021 a tutti!

Chiusura Festività Natalizie 

Lo studio rimarrà chiuso per le vacanze dal 24 Dicembre al 3 Gennaio 2021 compresi.

Auguriamo a tutti Buone Feste

Acconti di novembre e versamenti di dicembre

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  • Il Decreto Ristori-quater (D.L. 30.11.2020, n. 157) ha previsto un nuovo calendario per gli acconti di novembre e la sospensione condizionata fino al 16.03.2021 per i versamenti fiscali e previdenziali in scadenza a dicembre.
  • Acconti di novembre – Proroga al 10.12.2020 per versare la seconda o unica rata delle imposte sui redditi e dell’Irap per tutti gli esercenti attività d’impresa, arte e professione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia. Risultano, quindi, esclusi tutti i privati;
  • spostamento al 30.04.2021 del versamento della seconda o unica rata delle imposte sui redditi:
    • soggetti Isa (escluso chi nel periodo d’imposta precedente aveva ricavi o compensi superiori a 50 milioni) con un calo di fatturato di almeno il 33% tra 1° semestre 2020 e quello 2019;
    • soggetti con Ateco nell’allegato 1 o 2 del Decreto Ristori e Ristori-bis, indipendentemente dal volume dei ricavi e dal calo del fatturato, purchè al 26.11.2020 fossero in zona rossa;
    • soggetti che esercitano servizi di ristorazione, anche in zone arancio alla data del 26.11.2020, a prescindere dai requisiti di ricavi e di calo del fatturato;
    • versamento in sanatoria Irap per i soggetti che hanno fruito del saldo e stralcio Irap.
  • Versamenti di dicembre – Fino al 16.03.2021 sono sospesi i versamenti fiscali e previdenziali in scadenza a dicembre per le sole partite Iva con i seguenti requisiti:
    • nuove attività;
    • dimensioni limitate (ricavi non superiori a 50 milioni);
    • calo del fatturato (almeno 1/3 nel novembre 2020 rispetto al novembre 2019);
    • attività riconosciute in difficoltà (codice Ateco e colore della zona).
    • Ritenute, trattenute, Iva – L’art. 2 del Decreto Ristori-quater (D.L. 157/2020, in G.U. 30.11.2020) dispone la sospensione dei termini che scadono a dicembre relativi ai versamenti di:
      • ritenute alla fonte (artt. 23 e 24, D.P.R. 600/1973);
      • trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, operate in qualità di sostituti d’imposta;
      • Iva e contributi previdenziali e assistenziali.
    • Premi Inail – La norma (art. 2, c. 1, lett. c) si riferisce ai soli contributi: ne deriva che i premi Inail sono dovuti, come peraltro già confermato per la sospensione dei contributi in scadenza a novembre.

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