
Chiusura Festività Natalizie

ATTENZIONE, vi raccomandiamo di TRASMETTERE ELETTRONICAMENTE, le fatture di dicembre con anticipo rispetto al 31/12/2019 per non compromettere la detrazione dell’iva ai vostri clienti nell’anno 2019.
La regola che l’acquirente può detrarre l’Iva con riferimento al periodo, mese o trimestre, in cui l’operazione è stata effettuata, se viene ricevuta entro il 15 del mese successivo, non si applica per i documenti di acquisto relativi a operazioni effettuate nell’anno precedente (cioè in pratica per i documenti che si muovono “a cavallo” di due anni).
ESEMPIO: se una fattura elettronica relativa ad una fornitura del 20 dicembre 2019 viene recapitata il 3 gennaio 2020, partecipa per l’emittente alla liquidazione dello stesso mese (versamento 16 gennaio 2020), mentre per il ricevente il diritto alla detrazione slitta di un mese, concorrendo cioè nella liquidazione del mese di gennaio 2020 da regolarsi entro il 16 febbraio 2020.
Con l’intento di contrastare l’interposizione di manodopera illecita e tutelare l’Erario avverso il mancato versamento delle ritenute fiscali, nonché l’omesso versamento dell’Iva e l’utilizzo di falsi crediti, il Decreto-Legge n. 124 del 26 ottobre 2019 introduce due nuove disposizioni :
Reverse charge esteso ad appalti e subappalti
Il regime del reverse charge è esteso, a partire dal 1 gennaio 2020, agli appalti caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera (logistica, servizi alle imprese, settore alimentare, meccanica). L’inversione contabile è il meccanismo in base al quale l’IVA viene pagata direttamente dal committente.
ATTENZIONE: Esportatori abituali senza possibilità di utilizzo del plafond nel caso di operazioni in reverse charge. Il reverse charge, misura antifrode, prevale rispetto al regime di non imponibilità IVA, regolamentato dall’articolo 8, comma 1 del DPR n. 633/1972.
Committente: soggetto obbligato ad effettuare il versamento delle ritenute fiscali
L’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici dovrebbero versare al committente, almeno 5 giorni prima del termine fissato per il versamento delle ritenute, l’importo trattenuto sulle retribuzioni erogate ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. Il versamento deve essere effettuato sullo specifico conto corrente bancario o postale comunicato dal committente alle imprese appaltatrici o affidatarie e da queste alle imprese subappaltatrici. Qualora il committente debba ancor saldare corrispettivi già maturati, le imprese appaltatrici potranno chiedere la compensazione, anche parziale, fra il debito scaduto ed il versamento dovuto.
Qualora non effettuino il versamento nei termini previsti né trasmettano la richiesta di compensazione, le imprese appaltatrici e subappaltatrici restano responsabili per la corretta determinazione delle ritenute e per la corretta esecuzione delle stesse, nonché per il versamento.
Oltre che la provvista fondi, al committente deve essere trasmesso (tramite PEC) almeno 5 giorni prima del temine previsto per il versamento, sia per le imprese appaltatrici che per quelle in subappalto:
Qualora le imprese obbligate non trasmettano i dati oppure non eseguano nel termine previsto il versamento dei fondi necessari per l’adempimento da parte del committente, questi deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati vincolando le somme ai fini del versamento delle ritenute, dandone comunicazione entro 90 giorni all’Agenzia delle Entrate.
Opzione per il versamento diretto delle ritenute
Le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici possono eseguire direttamente il versamento delle ritenute comunicando al committente tale opzione entro la data prevista per la provvista fondi e allegando una certificazione dei seguenti requisiti posseduti nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della suddetta scadenza:
a) risultino in attività da almeno 5 anni ovvero abbiano eseguito nel corso dei due anni precedenti complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore a euro 2 milioni;
b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione relativi a tributi e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione.
Il decreto fiscale 2020 – decreto legge numero 124/2019 – è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre 2019.
Il provvedimento consta di 60 articoli, quasi totalmente dedicati alla lotta all’evasione fiscale ed alla modifica di alcune norme fiscali di riferimento in questo senso.
Il decreto è in vigore dal 27 ottobre 2019 ma la maggior parte delle norme saranno operative dal 2020.
Il testo non riserva sorprese eclatanti rispetto alle anticipazioni circolate nei giorni precedenti, ma è opportuno tracciare una breve sintesi delle più importanti novità in esso contenute:
1) compensazioni fiscali più restrittive : per crediti superiori a 5.000 euro, oltre al visto di conformità da parte di un professionista, bisognerà attendere la presentazione nonché l’invio della dichiarazione dei redditi. E’ prevista una sanzione di 1.000 euro (senza applicazione del cumulo giuridico) per ogni modello F24 scartato dall’Agenzia delle entrate a seguito del controllo, da questa effettuato, sulla compensazione dei crediti;
2) modifiche sui contratti di appalto: dal 1° gennaio 2020, in tutti i casi in cui un committente affida ad un’impresa l’esecuzione di un’opera o di un servizio, il versamento delle ritenute fiscali, sulle retribuzioni corrisposte al lavoratore direttamente impiegato nell’ambito della prestazione, deve essere effettuato dal committente sostituto di imposta residente nel territorio dello Stato, su provvista mensile messa a disposizione dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici. Inoltre, si estende al settore in discussione il meccanismo dell’inversione contabile ai fini IVA – reverse charge;
3) contrasto alle frodi su accise e carburanti: alcune norme si intendono contrastare i fenomeni evasivi che si registrano nel campo delle accise e dei carburanti .
4) fatturazione elettronica e iva: continua l’esenzione per il 2020 della fatturazione elettronica per chi invia i dati al Sistema Tessera Sanitaria. A partire dalle operazioni IVA 2021, disposizione della bozza della dichiarazione annuale dell’IVA.
5) disposizioni in materia di giochi: controlli per il contrasto alle frodi e all’evasione anche in questo settore;
6) ulteriori disposizioni per l’evasione fiscale: carcere fino a 8 anni per i grandi evasori, ovvero per chi evade più di 100.000 euro con dichiarazione fraudolenta;
7) acconti d’imposta 2019: confermata la riduzione al 90% per i soggetti Isa anziché, come previsto per tutti gli altri contribuenti, al 100%.
8) obbligo POS e lotteria degli scontrini: sanzione per chi rifiuta pagamenti con sistemi elettronici. A partire dal 1° luglio 2020, la sanzione è pari a 30 euro aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento con carte. Previsto anche, per gli esercenti attività di impresa, arte o professioni un credito di imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate. Dal 2020 parte anche la lotteria degli scontrini.
9) altre novità:
– limiti all’utilizzo del contante: dal 1° luglio 2020 e per tutto il 2021, si passa da 3.000 a 2.000 euro, mentre dal 2022 il limite è fissato a 1.000 euro; la sanzione per la violazione del divieto è pari a 2.000 euro dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e di 1.000 euro dal 1° gennaio 2022.
– viene fissata al 30 novembre 2019 (2 dicembre perché il 30 cade di sabato), il termine ultimo per versare la prima o unica rata della rottamazione ter, per tutti i contribuenti che vi hanno aderito e a prescindere dalla riapertura o meno.
L’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, cd. e-scontrino, è operativo dal 1° luglio 2019 (per i soggetti che nel 2018 hanno conseguito un volume d’affari superiore a 400mila euro), e tra pochi mesi, ovvero dal 1°gennaio 2020, interesserà la totalità dei contribuenti.
Vi è ancora molta confusione nella comprensione di quali strumenti occorra utilizzare nel caso di prestazione di servizi resa presso il domicilio del cliente. È il caso, ad esempio, di chi effettua riparazioni presso i clienti, ed incassa il corrispettivo pattuito all’atto dell’intervento.
In tali casi quale soluzione adottare?
1 SOLUZIONE : avvalersi della moratoria concessa nel periodo transitorio
Il DL Crescita ha introdotto la possibilità di proseguire nell’utilizzo dei “vecchi” scontrini elettronici o delle “vecchie” ricevute fiscali nei primi sei mesi dall’introduzione di obbligo di e-scontrino. In questo caso, occorre rilasciare il “vecchio documento fiscale” al cliente, continuare a tenere il registro dei corrispettivi giornaliero e trasmettere i corrispettivi telematicamente entro la fine del mese successivo. Questa “scappatoia”, attenzione, è utilizzabile solo per i primi sei mesi dall’obbligo.
2 SOLUZIONE: emettere e-fattura immediata, o differita
Il corrispettivo è sempre sostituibile dall’emissione di fattura. Pertanto il prestatore di servizi potrà:
3 SOLUZIONE: emettere e-scontrino (Documento Commerciale On-Line)
Ulteriore alternativa, è quella di utilizzare la possibilità di emettere Documento Commerciale con l’apposita funzione “Documento Commerciale On Line” dell’Agenzia delle Entrate.
L’applicazione web, utilizzabile solo accedendo con le proprie credenziali a fatture e corrispettivi consente di emettere e-scontrino immediatamente.
La Manovra 2020, trasmessa in queste ore alla Commissione Europea, è volta alla stabilizzazione e al rafforzamento del pacchetto incentivi Industria 4.0.
Di immediata applicazione sono le seguenti misure:
Inoltre, vengono anticipati il rinnovo del Voucher Innovation Manager e l’isitutizione di due fondi (Green New Deal) mirati a incentivare il rinnovo delle produzioni e degli impianti in uso, l’efficientamento e la riconversione dei processi produttivi e la transizione verso la Quarta rivoluzione industriale (digitalizzazione e intelligenza artificiale).
Importante è anche l’indicazione sul futuro del Credito di imposta R&S che sarà oggetto di riforma della media di riferimento per calcolare l’incremento agevolabile e del rinnovo al 2023.
Attenzione alle false mail sulla fatturazione elettronica. È l’allarme lanciato dall’Agenzia delle Entrate che informa che in questi giorni stanno circolando delle mail di phishing via Pec, relative alla fatturazione elettronica, con lo scopo di truffare i cittadini. Il testo del messaggio è verosimile poiché ripreso da una precedente e lecita comunicazione inviata dal Sistema di interscambio (Sdi). Come consigliato dall’Agenzia Entrate, per mettersi al riparo da rischi, è bene cestinare le mail in questione senza neppure aprirle.
A tal proposito, L’Agenzia ricorda che i messaggi Pec del sistema SdI hanno alcune specifiche caratteristiche:
L’Agenzia, nel dichiararsi estranea a tali fatti, invita i cittadini a fare particolare attenzione alle mail provenienti da utenze sconosciute o sospette che richiedono di modificare l’indirizzo di recapito per le successive comunicazione con il Sistema di Interscambio e a cestinarle immediatamente.
La data della fattura differita può coincidere con quella di emissione dell’ultimo Ddt, ma è comunque possibile indicare convenzionalmente la data di fine mese, rappresentativa del momento di esigibilità dell’imposta. È questo l’importante chiarimento che emerge dalla lettura della risposta all’istanza di interpello n. 389 pubblicata dall’Agenzia delle entrate, con la quale, prendendo spunto dall’istanza presentata, si ritorna sull’argomento della data che deve essere indicata nella fattura differita.
In generale, ricapitolando, con la recente circolare 14/2019 l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che è possibile indicare una sola data, ossia, per le fatture elettroniche via SdI, quella dell’ultima operazione. Sembrava, cioè, secondo la tesi dell’Agenzia, che l’operatore non fosse libero di inserire l’ultima data del mese di effettuazione, ma dovesse individuare l’ultima data di consegna. Ora, con il nuovo chiarimento, l’Agenzia ribadisce che la suddetta tesi rappresenta una facoltà e non un obbligo per il contribuente.
L’agenzia delle Entrate, facendo riferimento all’esempio formulato nell’interpello, ribadisce che non c’è più alcun dubbio che gli operatori potranno:
Si tratta di un importante “ripensamento” dell’Agenzia che apre quindi alla possibilità di inserire quale “data” della fattura differita l’ultimo giorno del mese e non quella dell’ultimo Ddt, rendendo in questo modo più semplice la gestione di queste operazioni.
ll D.L. n. 34/2019 (decreto “Crescita”), convertito in legge con successive modificazioni dalla legge n. 58 del 28 giugno 2019, all’art. 12-quinquies ha stabilito la proroga al 30 settembre 2019 dei versamenti delle imposte previsti per il 30 giugno per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscali (ISA).
Pertanto, la scadenza per il versamento delle imposte Ires, Irpef e Irap è fissata al:
Rateazione
Nel caso di versamento rateizzato occorrerà distinguere a seconda che il soggetto interessato sia o meno titolare di partita Iva.
Per i soggetti titolari di partita Iva la prima rata, senza interessi, andrà versata entro il 30 settembre 2019; la seconda con interessi entro il 16 ottobre 2019, e la terza, sempre con interessi, entro il 18 novembre 2019.
Qualora i medesimi soggetti intendano avvalersi della maggiorazione dello 0,4% le medesime scadenze saranno posticipate.
La prima rata dovrà versarsi entro il 30 ottobre 2019, con la maggiorazione dello 0,40 e senza interessi; la seconda entro il 18 novembre 2019 con maggiorazione e interessi.
Per i soggetti non titolari di partita Iva che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116, Tuir il versamento della prima rata senza interessi deve avvenire entro il 30 settembre 2019, la seconda rata, con interessi entro il 31 ottobre 2019, mentre la terza entro il 2 dicembre 2019 sempre con interessi.
Anche in questo caso, qualora i medesimi soggetti intendano avvalersi della maggiorazione dello 0,4% le medesime scadenze saranno posticipate.
La prima rata con la maggiorazione dello 0,40 e senza interessi dovrà essere versata entro il 30 ottobre 2019, la seconda entro il 31 ottobre con la maggiorazione dello 0,40 e senza interessi, la terza, con maggiorazione e interessi entro il 2 dicembre.