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PROSPETTO PAGAMENTI EQUITALIA

CIRCOLARI DI AGGIORNAMENTO

Riscossione: cosa viene sospeso

Sperando di far cosa gradita, si segnala che la sospensione prevista con il nuovo decreto include i seguenti atti:

  • cartelle di pagamento;
  • avvisi di accertamento esecutivi;
  • avvisi di accertamento in materia doganale;
  • ingiunzioni degli enti territoriali;
  • nuovi avvisi di accertamento esecutivi per i tributi locali

E’ da segnalare, che il DL n. 129/2020 non è intervenuto sui termini di scadenza della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio, già oggetto di modifica normativa con il DL 34/2020, resta pertanto confermata la scadenza del 10 dicembre 2020, quale termine ultimo entro il quale i contribuenti in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019, possono effettuare i pagamenti delle rate in scadenza nel 2020 senza perdere i benefici delle misure agevolative.

Circolari Studio Tre-gi

Circolare di approfondimento Agosto 2020

CIRCOLARI DI AGGIORNAMENTO

Circolare di approfondimento

Agosto 2020

 

Crediti d’imposta per botteghe e negozi e canoni di locazione       Provv. Ag. Entrate 1.07.2020

  • L’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello che i beneficiari del credito d’imposta per botteghe e negozi (introdotto da D.L. Cura Italia) e di quello per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (previsto dal D.L. Rilancio) dovranno utilizzare per comunicare, a partire dal 13.07 e fino al 31.12.2021, l’opzione della cessione del credito. Il modello andrà inviato tramite un’apposita funzionalità nell’area autenticata del sito dell’Agenzia delle Entrate.
  • Affinché i crediti possano essere utilizzati in compensazione, è necessario che il cessionario proceda all’accettazione dei crediti medesimi, tramite l’apposita “Piattaforma cessione crediti” disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
  • Per consentire ai cessionari di utilizzare in compensazione i crediti d’imposta ricevuti, tramite modello F24, sono istituiti i seguenti codici tributo:
  • “6930” denominato “Botteghe e negozi – Utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario – art. 122 del D.L. n. 34 del 2020”;
  • “6931” denominato “Canoni di locazione immobili non abitativi e affitto di azienda – utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario – art. 122 del D.L. n. 34 del 2020”.

 

Rinegoziazione canone di locazione e modello RLI

  • La rinegoziazione del contratto di locazione, sia in caso di diminuzione che di aumento del canone, può essere comunicata all’Agenzia delle Entrate direttamente via web con il Modello RLI. La nuova versione del modello è già disponibile sul sito dell’Agenzia. Resta ferma la modalità di presentazione “agile” prevista per la richiesta di servizi essenziali in via semplificata, mediante Pec o e-mail.
  • Per agevolare i contribuenti e gli operatori nel cambiamento delle procedure, assicurando il corretto e tempestivo assolvimento degli adempimenti tributari, è stato previsto un periodo transitorio, fino al 31.08.2020, durante il quale gli utenti possono scegliere se comunicare la rinegoziazione del canone con il modello RLI ovvero tramite il modello 69. Dal 1.09.2020, invece, per comunicare la rinegoziazione del canone dovrà essere utilizzato esclusivamente il modello RLI.

 

Detrazione per acquisto case antisismiche e asseverazione 

  • Il sismabonus spetta agli acquirenti delle unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1.01.2017 ma prima del 1.05.2019, anche se l’asseverazione di cui all’art. 3 del D.M. n. 58/2017 non è stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo.
  • Nel caso di specie, tuttavia, ai fini della detrazione è necessario che la predetta asseverazione sia presentata dall’impresa entro la data di stipula del rogito dell’immobile oggetto degli interventi di riduzione del rischio sismico.

 

Bonus vacanze

  • Il credito d’imposta vacanze è utilizzabile per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale da parte di imprese turistiche e ricettive, nonché di bed &breakfast dal 1.07 al 31.12.2020. L’agevolazione spetta esclusivamente in relazione a soggiorni in relazione ai quali almeno un giorno ricada in questo periodo di riferimento.
  • Per richiedere il bonus vacanze il cittadino deve installare ed effettuare l’accesso a IO, l’app dei servizi pubblici, resa disponibile da PagoPA S.p.A.
  • L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il bonus vacanze può includere anche i costi di servizi accessori, come quelli balneari, a condizione che siano indicati nella fattura emessa dall’unico fornitore scelto per trascorrere le vacanze.

 

Crediti d’imposta spese sanificazione e DPI

  • Sono disponibili i modelli e le istruzioni per usufruire dei crediti d’imposta introdotti dal D.L. Rilancio per le spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione individuale, e per le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro.
  • In particolare, è previsto un modello per comunicare l’ammontare delle spese ammissibili, che dovrà essere inviato esclusivamente con l’apposito servizio web presente nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate o tramite i canali telematici dell’Agenzia e riceverà risposta entro 5 giorni.
  • Risultano ammissibili al beneficio anche le spese di sanificazione degli ambienti collegate alle attività svolte in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori.

 

Compensi ai medici in continuità assistenziale

  • Considerato che l’iscrizione all’albo professionale costituisce il titolo necessario per poter svolgere l’attività di sostituto medico in continuità assistenziale, tale attività è riconducibile all’esercizio di una attività professionale abituale.
  • Ne consegue, pertanto, che vi sarà l’obbligo di apertura della partita Iva e di emissione della fattura nei confronti dell’Azienda Sanitaria, nonché di dichiarare il compenso percepito tra i redditi di lavoro autonomo. Qualora ricorrano le condizioni richieste, il sostituto medico potrà fruire del regime forfetario di cui alla L. 190/2014.

 

Superbonus 110%

Guida Agenzia Entrate superbonus:  https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Guida_Superbonus110.pdf/49b34dd3-429e-6891-4af4-c0f0b9f2be69

 

  • Il Decreto Rilancio ha incrementato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1.07.2020 al 31.12.2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (cd. Superbonus).
  • Le nuove disposizioni che consentono di fruire di una detrazione del 110% si aggiungono a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni dal 50 all’85% delle spese spettanti per gli interventi di:
  • recupero del patrimonio edilizio, in base all’art. 16-bis del Tuir inclusi quelli di riduzione del rischio sismico (cd. sismabonus) attualmente disciplinato dall’articolo 16 del D.L. 63/2013;
  • riqualificazione energetica degli edifici (cd. ecobonus).

 

Nomina organo di controllo nelle Srl

La legge di conversione del D.L. 34/2020 prevede che il termine previsto per la nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle Srl e nelle cooperative che superano i nuovi limiti dell’art. 2477 c.c. scade con l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2021.

 

Proroga split payment

Il 22.06.2020 la Commissione Europea ha adottato la proposta del Consiglio che estende, fino al 30.06.2023, l’autorizzazione concessa all’Italia per l’applicazione dello split payment alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società come misura speciale di deroga a quanto previsto dalla direttiva 2006/112/CE in materia di Iva.

 

Proroga moratorie per sostegno imprese in difficoltà

L’ABI ha diffuso agli associati una circolare in cui si comunica che è stata prorogata dal 30.06 al 30.09 la possibilità di usufruire delle moratorie che il settore bancario ha attivato per sostenere la clientela in difficoltà a causa dell’emergenza Covid-19.

La decisione, assunta dall’ABI d’intesa con le diverse parti firmatarie, riguarda tutti gli accordi sottoscritti in materia da ABI con le associazioni di rappresentanza dei consumatori, delle imprese e degli enti locali.

 

Decreto Semplificazioni

E’ stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il D.L. 16.07.2020, n. 76 (Decreto Semplificazioni), che prevede, tra l’altro, l’aumento dell’importo erogato in un’unica soluzione, anziché nelle 6 precedentemente previste, della “Nuova Sabatini” (contributi alle imprese per il rimborso di prestiti destinati a investimenti in beni strumentali) e la semplificazione dell’incentivo per le imprese del Mezzogiorno, con la possibilità di utilizzo dei fondi europei.

 

Proroga stato di emergenza Comunicato stampa CDM 30.07.2020

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato la proroga, fino al 15.10.2020, dello stato d’emergenza dichiarato lo scorso 31.01 in conseguenza della dichiarazione di “emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale” da parte della Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

 

Agevolazioni marchi e brevetti Comun. Min. Svil. Economico 29.07.2020

 

A partire dai mesi di settembre e ottobre saranno riaperti per le PMI i termini di presentazione delle domande per richiedere i contributi agevolativi previsti dai bandi Marchi+3, Disegni+4 e Brevetti+, per i quali sono stati

stanziati ulteriori 43 milioni di euro.

 

Congedo parentale Covid-19 Mess. Inps 21.07.2020, n. 2902

La legge 77/2020, di conversione del D.L. 34/2020, ha esteso il periodo di fruizione del congedo parentale Covid-19 fino al 31.08.2020, sempre per un massimo di 30 giorni.

A partire dal 19.07.2020 il congedo parentale può essere utilizzato anche in modalità oraria.

E’ stata aggiornata l’applicazione per presentare la domanda di congedo Covid-19 in modalità giornaliera, per consentire la richiesta di periodi dal 19 luglio al 31 agosto.

 

Proroga Durc on line Mess. Inps 30.07.2020, n. 2998

L’Inps precisa che ciò comporta che i Durc On Line con scadenza tra il 31.01.2020 e il 31.07.2020 conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Tenuto conto che lo stato di emergenza è stato dichiarato con scadenza al 31.07.2020, la validità dei Durc On Line che riportano nel campo <Scadenza validità> una data compresa tra il 31.01.2020 e il 31.07.2020 risulta estesa fino al 29.10.2020.

La precisazione Inps non tiene conto della proroga dello stato di emergenza al 15.10.2020.

Circolari Studio Tre-gi

Chiusura estiva

tre gi vacanze estive

buone vacanze a tutti!

Vacanze estive 2020

Lo studio rimarrà chiuso per le vacanze dal 10 Agosto al 23 Agosto compresi.

Covid 19: attività vietate, attività consentite dal 28 MARZO 2020

Il punto sulla proroga del versamento delle imposte.

Il punto dopo il Decreto MISE 25 marzo 2020

Il Mise, di concerto con i sindacati, ha rivisto l’elenco delle attività cui è consentita la prosecuzione, modificando l’allegato 1 al D.P.C.M. 22 marzo 2020. Prima di addentrarci nei dettagli di questa ennesima modifica, riepiloghiamo i capisaldi:

Commercio di vicinato, attività di ristorazione e servizi alla persona –

Queste attività sono sospese in forza del D.P.C.M. 11 marzo 2020. Si presti attenzione al fatto che il Decreto 11 marzo resta pienamente in vigore, anche per quanto riguarda le eccezioni – allegato 1 e 2 – al Decreto stesso.

Di conseguenza, per esempio, prosegue l’attività degli esercizi che vengono alimenti (commercio, allegato 1), così come prosegue l’attività delle pompe funebri (servizi alla persona, allegato 2). Queste attività, anche se sospese, possono proseguire nelle vendite di beni e somministrazione alimenti e bevande ma esclusivamente a domicilio, nel rispetto delle norme igienico sanitarie. Le attività di servizi alla persona, invece, a meno che non siano incluse nell’allegato

non possono essere esercitate, nemmeno a domicilio (es. parrucchiere).

Per queste tre macro classi economiche, quindi, vale e continua a valere esclusivamente il DPCM 11 marzo 2020, nella sua interezza.

 

Attività diverse da quelle disciplinate dal D.P.C.M. 11 marzo 2020 – Per quanto riguarda tutte le attività diverse da quelle disciplinate dal D.P.C.M. 11/03/2020, le stesse sono state sospese con D.P.C.M. 22/03/2020.

Il D.P.C.M. 22 marzo 2020 prevedeva:

  • Un elenco di attività essenziali – allegato 1 – autorizzate alla prosecuzione;
  • Che le attività non autorizzate alla prosecuzione dovessero chiudere entro il 25 marzo, completando le ultime consegne e i passaggi necessari alla chiusura
  • Una serie di eccezioni, già meglio analizzate in precedenza: proseguono le attività professionali e possono proseguire le attività non autorizzate, se indispensabili ad attività essenziali, previa comunicazione al Prefetto.

Il Decreto Mise 25/03/2020, lasciando del tutto invariato il testo del D.P.C.M. 22/03/2020, ha tuttavia disposto la riscrittura dell’allegato 1 al decreto stesso.

In sostanza, rispetto a quanto inizialmente previsto il 22 marzo, nuove attività sono state incluse in quelle autorizzate, mentre altre, prima autorizzate, ora non lo sono più.

Le disposizioni del decreto MISE producono effetto dalla data del 26 marzo 2020, ma le imprese costrette alla chiusura in forza della nuova formulazione delle attività consentite, dovranno sospendere l’attività entro il 28 marzo 2020, posto che viene loro concesso 3 giorni per porre in essere tutte quelle azioni che si rendono necessarie a sospendere l’attività, inclusa la spedizione della merce giacente.
Per meglio identificare cosa è cambiato rispetto alla prima formulazione del DPCM 22 marzo 2020, si allega una tabella riassuntiva del “prima” e del “dopo”.

Si presti attenzione al fatto che la tabella allegata non riporta l’elenco di tutte le attività autorizzate, bensì evidenzia esclusivamente quelle che sono le variazioni dell’allegato 1 al DPCM 22 marzo 2020 rispetto alla prima formulazione:

Tabella_attivit_consentite

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Circolari Studio Tre-gi

DPCM 22/3/2020 ECCO CHI RIMANE APERTO

Il punto sulla proroga del versamento delle imposte.

Con il nuovo D.P.C.M DI viene imposta la chiusura di tutte le attività non considerate essenziali e strategiche.

Il decreto offre risposta certa ai molti imprenditori che richiedevano un termine di almeno 48/72 ore, prima della entrata in vigore della chiusura, per poter svolgere tutte le attività propedeutiche a sospendere le produzioni ed i lavori, nonché quelle necessarie alla interruzione dei servizi, consentendo anche al personale di recuperare i propri effetti personali.
Infatti all’art. 1 comma 4 viene posposta al 25 marzo l’entrata in vigore della chiusura per le attività escluse dalla lista, ivi “compresa la spedizione della merce in giacenza”, per consentire di completare “le attività necessarie alla sospensione”.

Il consiglio di stamattina, per le partite iva, è di:

– verificare se il codice Ateco dell’attività svolta sia compreso in quelli dell’elenco allegato al decreto (lista bianca delle attività consentite);
– solo dopo di rivolgersi ai propri professionisti, per cercare di capire se l’attività svolta può continuare o meno, e se rientra fra quelle considerate di filiera o meno, o se può rientrare in qualche altra situazione che ne possa evitare la chiusura;
– infine, una volta verificato che si deve sospendere l’attività, predisporre entro mercoledì tutto quello che è necessario per chiudere seppur provvisoriamente, fino al 3 aprile, almeno per ora;
– verificare il trattamento delle giacenze che non sarà possibile spedire ed i motivi di tale impossibilità.

In allegato: all. 1 DPCM 22/3/2020

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/22/76/sg/pdf

Circolari Studio Tre-gi

APPROFONDIMENTI DECRETO CURA ITALIA

Il punto sulla proroga del versamento delle imposte.

Decreto Fiscale CURA ITALIA: APPROFONDIMENTI

 

 Credito d’imposta per botteghe e negozi e 600 euro una tantum per gli autonomi

 600 euro agli autonomi – Precisiamo che l’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro è riservata ad autonomi,  liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, che versano i contributi all’INPS.

  1. Per gli iscritti a Casse Previdenziali Private non è previsto alcuna indennità. Sarà discrezione delle singole Casse attuare provvedimenti in merito.

 Sospensione adempimenti

Cartelle esattoriali. Il decreto blocca tutti i termini dei versamenti dall’8.03.2020 al 31.05.2020 di cartelle esattoriali, accertamenti esecutivi di Entrate, Dogane e Monopoli, nonché degli avvisi di addebito degli enti previdenziali. I versamenti dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30.06.2020. Non sono sospesi al momento nè l’invio di AVVISI BONARI né la sospensione del versamento delle rate trimestrali.

 Per le PMI due vie per congelare finanziamenti e mutui

  1. Innanzi tutto il Governo ha disposto lo stop alle revoche degli affidamenti fino al 30 settembre 2020

Grazie al “Decreto Cura Italia” è operativo il meccanismo automatico per sospendere i canoni di leasing e i finanziamenti fino al 30 settembre 2020. E’ possibile chiedere anche solo la sospensione della quota capitale.

Le imprese potranno beneficare inoltre dell’irrevocabilità delle aperture di credito a revoca e dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29/02/2020 o se superiori a quella di pubblicazione del dl, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata.

L’applicazione della misura è condizionata alla presentazione di un’apposita comunicazione redatta dall’impresa e indirizzata alla Banca attestando la riduzione parziale o totale dell’attività in conseguenza all’epidemia di Coronavirus.

Unica condizione è che le posizioni debitorie non siano considerate deteriorate. La Banca o il Leasing non può opporsi.

  1. Possibilità di accedere alla “Moratoria 2019” entro il 31/12/2020

Questa possibilità è prevista in accordo con la Banca o il Leasing.

  1. Possibilità di sospendere fino a 12 mesi i finanziamenti a medio o lungo termine e i leasing.
  2. Allungamento dei mutui fino al 100% della durata residua e allungamento dei finanziamenti e breve termine fino a 270 giorni.

Circolari Studio Tre-gi

Coronavirus: DECRETO CURA ITALIA

Il punto sulla proroga del versamento delle imposte.

Decreto Fiscale CURA ITALIA:

 

  • Credito d’imposta per botteghe e negozi e 600 euro una tantum per gli autonomi

 

È finalmente pronto il tanto atteso Decreto Legge, la cui approvazione è stata rimandata di giorno in giorno dal Governo a causa del lungo articolato, contenente misure economiche destinate a famiglie, imprese e lavoratori per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 che continua a farsi largo nel territorio nazionale.

Il Decreto “cura Italia”, che il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri, oltre a misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale, contiene misure a sostegno del lavoro e ai lavoratori, con l’estensione degli ammortizzatori sociali per tutto il territorio, misure a sostegno della liquidità delle imprese e delle famiglie, tra cui la sospensione degli adempimenti sia fiscali che contributivi.

 

Credito d’imposta

Tra le tante misure di sostegno approvate rientra anche la concessione di un credito d’imposta, ai soggetti esercenti attività d’impresa, nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1, ovvero negozi e botteghe.

Per ovvie ragioni, il credito d’imposta non si applica ai soggetti esercenti le attività identificate come essenziali, tra cui farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità e dunque devono continuare ad offrire i propri servizi anche durante l’emergenza in atto.

La misura è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione, utilizzando il Modello F24,

 

600 euro agli autonomi – In favore dei liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai co.co.co. che svolgono attività in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche; essa viene erogata dall’Inps che provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa stabilito.

Lavoratori iscritti gestioni Ago – La stessa indennità sarà riconosciuta anche ai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni CDCM, Artigiani, Commercianti non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria;

 

  • Il Covid-19 ridisegna lo scadenzario fiscale

 

Il decreto “Aiuta Italia” approvato dal CdM nelle prime ore pomeridiane del 16 marzo, composto da oltre 100 articoli, tenta di risollevare il Paese paralizzato dalla crisi scaturita dall’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Coronavirus, ma i cui effetti si protrarranno per un periodo di tempo ben più lungo. La stesura di questo contributo quindi, è basato sull’ultima bozza diffusa, ed potrebbe non corrispondere al testo definitivo.

In premessa, il Decreto dovrebbe prevedere proroghe differenziate per quanto riguarda i

versamenti a seconda di:

  • Settore di attività
  • Volume d’affari
  • Tipologia di tributi

Diverso, invece, è l’aspetto connesso agli adempimenti da cui non discende un versamento, per i quali la proroga pare essere generalizzata.

 

Versamenti scadenti il 16 marzo Rimessione in termini

Tutti i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020.

In sintesi: quattro giorni di proroga indistinta, per tutti i contribuenti, per tutti i versamenti.

 

Sospensione di alcuni versamenti in base al fatturato, fino al 31 marzo

Indipendentemente dal settore di attività, i soggetti che nel periodo d’imposta precedente alla data di entrata in vigore del decreto hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro possono giovarsi della sospensione dall’8 al 31 marzo, dei versamenti relativi a:

  1. a) ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente ed assimilato e relative addizionali.
  2. b) IVA;
  3. c) contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria.

 

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in soluzione unica entro il 31 maggio 2020, oppure in 5 rate mensili di pari importo a partire dal 31 maggio.

 

Sospensione adempimenti

Dichiarazione iva. Sono rinviati al 30.06.2020 tutti gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, scadenti dal 8.3.2020 al 31.05.2020, come ad esempio la dichiarazione annuale Iva.

Dichiarazione precompilata. Le sole comunicazioni da inviare entro il 31.03.2020 saranno quelle legate alla dichiarazione precompilata da parte dei soggetti che devono comunicare i dati degli oneri detraibili.

Proroga termini approvazione bilanci. Tutte le società di capitali potranno convocare l’assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, ossia rinviare fino al 30.06.2020 l’approvazione del bilancio 2019. I soci potranno intervenire in assemblea ed esprimere il proprio voto con modalità telematiche, anche in deroga alle disposizioni statutarie. Inoltre, le Srl potranno consentire l’espressione del voto tramite consultazione scritta o consenso espresso per iscritto

Cartelle esattoriali. Il decreto blocca tutti i termini dei versamenti dall’8.03.2020 al 31.05.2020 di cartelle esattoriali, accertamenti esecutivi di Entrate, Dogane e Monopoli, nonché degli avvisi di addebito degli enti previdenziali. I versamenti dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30.06.2020.

Controlli fiscali. E’ prevista la sospensione dei termini delle attività di controllo (salvo quanto previsto in relazione alla liquidazione delle imposte e al controllo formale), di accertamento, di riscossione e di contenzioso, ma solo da parte degli uffici impositori.

 

Non prorogate le CU e le comunicazioni propedeutiche alla dichiarazione precompilata

La sospensione degli adempimenti trova una espressa eccezione nelle comunicazioni necessarie alla predisposizione della dichiarazione precompilata, per i quali restano fermi i termini differiti già stabiliti dal D.L. 9/2020.

Pertanto, entro il 31 marzo dovranno essere comunque trasmesse le CU relative ai redditi dichiarabili nella precompilata, nonché le altre comunicazioni originariamente scadenti il 28 febbraio, quali la comunicazione asili nido e la comunicazione spese funebri.

 

Ulteriori differimentiAnche le comunicazioni inerenti la gestione dei rifiuti (es. MUD) dovrebbero slittare al 30 giugno.

 

Sospeso il decorso dei termini La disposizione in commento chiarisce, rispetto alla originaria formulazione dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 11 del 2020, che, salvo le eccezioni previste al comma 3 del medesimo articolo (cause di competenza del tribunale per i minorenni, procedimenti di convalida dell’arresto o del fermo ecc.) la sospensione dei termini, riguarda qualsiasi atto del procedimento (e non meramente del processo), essa si estende quindi anche ai termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio (ricorso in primo grado) e del procedimento esecutivo, per le impugnazioni (appello) e, in genere, riguarda tutti i termini procedurali inclusi quelli afferenti i procedimenti esecutivi e concorsuali.

Viene puntualizzato che ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Inoltre laddove il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

In tal modo la norma fornisce utili chiarimenti in merito a dei dubbi applicativi sollevati dal precedente decreto. Quanto detto si applica anche al processo tributario.

 

  • Permessi 104: estesi a 12 giorni per effetto del Decreto Coronavirus

I lavoratori dipendenti affetti da disabilità grave e i familiari che li assistono hanno, normalmente, diritto alla fruizione di tre giorni di permesso mensile retribuito, coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, in base alle disposizioni normative contenute nell’art. 33 comma 3 della Legge 104/1992.

Quindi da 3 giorni si passa a 12 giorni.

Circolari Studio Tre-gi

Coronavirus: disposta la chiusura delle attività commerciali non essenziali

Il punto sulla proroga del versamento delle imposte.
Disposizioni per le attività commerciali al dettaglio

Il DPCM 11.3.2020 sospende le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 (sotto riportato integralmente), sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività.

 

ATTIVITÀ DI VENDITA DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITÀ INDIVIDUATE NELL’ALLEGATO 1 (che possono rimanere aperte)
Ipermercati
Supermercati
Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

 

Il DPCM dispone, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, la chiusura di mercati, SALVO LE ATTIVITÀ DIRETTE ALLA VENDITA DI SOLI GENERI ALIMENTARI, mentre possono restare aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie, PURCHÉ SIA IN OGNI CASO GARANTITA LA DISTANZA DI SICUREZZA INTERPERSONALE DI UN METRO.

 

Disposizioni per le attività dei servizi di ristorazione

Il DPCM 11.3.2020 dispone la Sospensione Delle Attività Dei Servizi Di Ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, CHE GARANTISCONO LA DISTANZA DI SICUREZZA INTERPERSONALE DI UN METRO.

 

Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività’ di confezionamento che di trasporto.

 

Restano, altresì aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali GARANTENDO LA DISTANZA DI SICUREZZA INTERPERSONALE DI UN METRO.

 

Disposizioni per le attività inerenti i servizi alla persona

Il DPCM 11.3.2020 dispone la sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2.

 

ATTIVITÀ INERENTI I SERVIZI ALLA PERSONA INDIVIDUATE NELL’ALLEGATO 2

(CHE POSSONO RIMANERE APERTE)

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
Attività delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
Servizi di pompe funebri e attività connesse

 

Altri servizi garantiti

Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie:

  • i servizi bancari, finanziari, assicurativi
  • l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
  • attività alberghiera

 

Servizi di trasporto pubblico

Viene data facoltà ai presidenti delle regioni di disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.

 

È stato altresì previsto che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, possa disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.

 

Raccomandazioni per le attività produttive e attività professionali

In ordine alle attività produttive e alle attività professionali, il DPCM. 11.3.2020 raccomanda che:

  • sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
  • siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  • siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
  • siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
  • siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

 

Per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni.

 

Decorrenza e durata delle suddette disposizioni

Le disposizioni del DPCM producono effetto – SU TUTTO IL TERRIORIO NAZIONALE – dalla DATA DEL 12 MARZO 2020 e SONO EFFICACI FINO AL 25 MARZO 2020.

Circolari Studio Tre-gi

Manovra 2020: detrazioni fiscali solo con pagamenti tracciati

Il punto sulla proroga del versamento delle imposte.

Dal 2020 le spese che danno luogo allo sconto fiscale del 19% nella dichiarazione dei redditi, che si presenterà nel 2021, non potranno più essere effettuate con l’utilizzo del contante, pena la perdita della detrazione stessa. A stabilirlo, il comma 679 dell’articolo 1 della legge di Bilancio (legge n. 160/2019).

L’obbligo di pagamento con strumenti tracciabili non è previsto per i farmaci, i dispositivi medici o le protesi e per le spese mediche presso strutture pubbliche e quelle private “convenzionate” con il Servizio Sanitario Nazionale, mentre sarà requisito di validità per le strutture private non convenzionate .

Si  allega circolare Studio.

Si porgono Cordiali saluti.

Manovra 2020… detrazioni fiscali solo con pagamenti tracciati

Circolari Studio Tre-gi

TABELLO ACI 2020

Il punto sulla proroga del versamento delle imposte.

Tabelle ACI 2020: fringe benefit

Allegati

Comunicato AE 31 dicembre-2019-n.-30

Nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2019 (supp. ord. n. 47) sono state pubblicate le “Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI” per l’anno 2020.

Con riferimento ai veicoli di proprietà aziendale concessi ad uso promiscuo (aziendale e privato) ai lavoratori si applica la quinta colonna delle Tabelle ACI, relativa ai fringe benefit.

A seguito delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2020, gli importi definiti nelle Tabelle ACI per la determinazione del fringe benefit 2020 sono divisi in due periodi:

uno valido fino al 30 giugno 2020;

l’altro dal 1° luglio 2020.

Per i veicoli concessi fino al 30 giugno 2020, il calcolo è effettuato in misura forfetaria, assumendo il 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza annua convenzionale di 15.000 chilometri, sulla base del costo chilometrico di esercizio indicato nella quarta colonna delle Tabelle ACI.

Per i veicoli concessi dal 1° luglio 2020 di nuova immatricolazione, per il calcolo forfetario sono previste 4 diverse percentuali dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, a seconda del livello di emissioni di CO2 (nuovo art. 51 c. 4 lett. a TUIR, sostituito dall’art. 1 c. 632 L. 160/2019).

Nello specifico:

– per veicoli con valori di emissione non superiori a 60 g/km, 25% dell’importo;

– per veicoli con valori di emissione tra 61 g/km e 161 g/km, 30% dell’importo;

– per veicoli con valori di emissione tra 161 g/km e 190 g/km, 40% dell’importo per il 2020 e 50% dal 2021;

– per veicoli con valori di emissione superiori a 191 g/km, 50%dell’importo per il 2020 e 60% dal 2021.

Ai fini del calcolo, sono da conteggiare i giorni per i quali il veicolo è assegnato ad uso promiscuo al lavoratore, a prescindere dal suo effettivo utilizzo.

L’importo risultante va considerato al netto degli importi, comprensivi di IVA, eventualmente trattenuti al lavoratore (o da questo corrisposti). Se la trattenuta (o il corrispettivo) è superiore all’importo forfetario derivante dalle tabelle ACI, nessun ammontare va tassato per l’utilizzo del mezzo.

 

Circolari Studio Tre-gi