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i pomeriggi dei giorni 27/28/29 dicembre 2023 e per l’intera giornata il 02 e 03 gennaio 2024
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STUDIO TRE GI SRL
Anche i contribuenti in regime “forfettario” (o in “regime dei minimi”) dal primo gennaio prossimo dovranno dotarsi di un sistema informatico che consenta l’emissione della fattura in formato elettronico.
La fattura elettronica è considerata dal legislatore uno strumento fondamentale per il contrasto dell’evasione e per tale motivo la sua adozione è stata ampliata nel corso degli anni il più possibile fino ad essere resa obbligatoria anche per le categorie imprenditoriali di più ridotte dimensioni, appunto “forfettari” e “minimi” (fino ad oggi, in parte, escluse!). Restano escluse le prestazioni sanitarie che vanno comunicate al Sistema Tessera Sanitaria.
Infatti, tali categorie fino al 30 giugno 2022 erano obbligate ad emettere fattura elettronica solo verso la Pubblica Amministrazione. Poi, gradualmente la platea degli obbligati si è estesa. Dal primo luglio 2022 l’obbligo ha riguardato coloro che avevano dei ricavi/compensi dichiarati sul periodo d’imposta 2021 superiori a € 25.000. Ed infine, dal primo gennaio 2024, l’obbligo viene esteso a tutti a prescindere dal volume di ricavi/compensi.
Il passaggio della modalità dal sistema cartaceo a quella elettronica comporta però delle implicazioni.
La numerazione, ad esempio, delle fatture elettroniche e di quelle analogiche può proseguire ininterrottamente, precisando però che deve essere garantita l’identificazione univoca della fattura vale a dire che non vi siano “salti” o “duplicazione” nella numerazione. Tuttavia è consigliabile far partire la numerazione a inizio anno dalla numero “1”. In merito agli obblighi di conservazione dei documenti occorre che le fatture cartacee devono continuare ad essere conservate in forma cartacea mentre quelle elettroniche dovranno essere conservate in modalità elettronica.
Un’altra implicazione è quella relativa all’imposta di bollo da € 2,00. A tal proposito si ricorda che chi adotta il regime “forfettario/minimo” non applica l’IVA sulle fatture emesse ma apporrà la marca da bollo da € 2,00 nel caso in cui l’importo della fattura sia superiore ad € 77,45 (le vecchie 150 mila lire!).
TRIMESTRE | SCADENZA VERSAMENTO “IMPOSTA DI BOLLO” |
primo | 31 maggio |
secondo | 30 settembre |
terzo | 30 novembre |
quarto | 28 febbraio (anno successivo) |
Tuttavia è da precisare che se l’importo da versare inerente:
Alla luce di quanto detto, si consiglia a coloro che sono interessati da questa importante novità di iniziare già ad organizzarsi per tempo al fine dell’adozione del programma di fatturazione evitando così di trovarsi impreparati nel 2024 all’emissione della prima fattura.
Per ogni informazione o chiarimento si prega di contattare lo studio.
Detrazioni edilizie – Opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito – cessione dei crediti
1 Quarta o ultima cessione a favore di correntisti – Decorrenza
In sede di conversione del DL 73/2022, per le comunicazioni (prima cessione o sconto in fattura) presentate anche in data anteriore all’1.5.2022, la quarta e ultima cessione può essere effettuata dalle banche, ossia a favore di tutti i soggetti diversi dalle persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Nella sostanza, l’ampliamento della platea dei potenziali “acquirenti finali” dovrebbe valere anche per tutti i crediti di imposta “generati” da comunicazioni di opzione dello sconto in fattura applicato dal fornitore, oppure di opzione della “prima cessione” effettuata direttamente dal beneficiario della detrazione, presentate telematicamente all’Agenzia delle Entrate prima del 16.7.2022 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 50/2022).
2 Precedenti cessioni possibili
Rimane ferma la possibilità per il beneficiario delle detrazioni fiscali di optare, in luogo della fruizione nella propria dichiarazione dei redditi, per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per il c.d. “sconto sul corrispettivo”.
Dopo una prima cessione (direttamente da parte del beneficiario oppure da parte del fornitore che ha applicato lo sconto sul corrispettivo) a favore di qualsivoglia terzo cessionario, rimangono possibili due ulteriori cessioni a favore però soltanto di “soggetti vigilati” e un’ultima cessione a favore dei correntisti.
Presentazione degli elenchi intrastat – ripristino del precedente termine
Per effetto delle modifiche all’art. 3 co. 2 del DL 73/2022 apportate in sede di conversione in legge, è stato ripristinato il termine di presentazione degli elenchi periodici INTRASTAT entro il giorno 25 del mese successivo a quello del periodo (mese o trimestre) di riferimento.
Registri contabili tenuti con sistemi elettronici
la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto si considera regolare anche in difetto di trascrizione dei medesimi su carta nei termini di legge (ossia, entro tre mesi da quello per la presentazione della dichiarazione dei redditi), a condizione che in sede di accesso, ispezione o verifica, gli stessi risultino aggiornati e vengano stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in loro presenza.
Per effetto delle modifiche, la disposizione riguarda non solo più la tenuta, ma anche “la conservazione” dei registri contabili elettronici.
Disciplina dei versamenti e della compensazione con il modello f24 – estensione
L’art. 3-bis del DL 73/2022, inserito in sede di conversione in legge, prevede la possibilità per i contribuenti di effettuare versamenti unitari di qualsiasi imposta, tassa o contributo, comunque denominati, spettanti allo Stato, agli enti territoriali e agli enti previdenziali, secondo la disciplina dei versamenti e della compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.
Decorrenza
L’art. 3-bis del DL 73/2022 convertito sarà applicabile a decorrere dalla data di entrata in vigore di un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, il quale individuerà e disciplinerà le tipologie di versamenti effettuabili con il modello F24, con utilizzo dei crediti in compensazione, che non siano già compresi nella disciplina di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97.
Credito d’imposta per ricerca, sviluppo e innovazione – certificazione delle attività – soggetti abilitati
Con riferimento alla possibilità prevista per le imprese dall’art. 23 co. 2 – 8 del DL 73/2022 di richiedere una certificazione che attesti la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo al fine di favorire l’applicazione del credito d’imposta per ricerca e sviluppo e innovazione (art. 1 co. 200 – 203-sexies della L. 27.12.2019 n. 160) in condizioni di certezza operative, in sede di conversione in legge è stato previsto che rientrano sempre tra i soggetti abilitati a rilasciare tale certificazione:
l DL 115/2022 è entrato in vigore il 10.8.2022, giorno successivo alla sua pubblicazione.
Per ogni informazione o chiarimento si prega di contattare lo studio.
Crediti d’imposta per l’acquisto di energia e gas – proroga al terzo trimestre 2022
L’art. 6 del DL 115/2022 estende anche per il terzo trimestre 2022 i crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale.
In particolare, in presenza delle condizioni richieste con riferimento a ciascuna agevolazione, viene previsto:
Analogamente ai precedenti, tali crediti d’imposta:
Per ogni informazione o chiarimento si prega di contattare lo studio.
Aliquote Irpef 2022
le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
Trattamento integrativo –
Continueranno a ricevere il trattamento integrativo i soggetti con un reddito fino a 15.000 euro. Invece, i soggetti con reddito superiore alla predetta soglia ma inferiore a 28.000 euro potranno ricevere il contributo a condizione che la somma delle
detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, del TUIR, delle detrazioni di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a) e b), e comma 1-ter, dello stesso testo unico, limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021, e delle rate, relative alle detrazioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettera c), e 16-bis del citato testo unico e di quelle relative alle detrazioni previste da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, sia di ammontare superiore all’imposta lorda.
Qualora ricorrano tali condizioni, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni suelencate e l’imposta lorda.
Irap–
Dal 2022 è prevista l’esclusione dall’imposta regionale sulle attività produttive per le persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti professioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 3 del D.Lgs. 446/1997.
Fondo transizione industriale-
Viene istituito un fondo per la transizione industriale con una dotazione di 150 milioni di euro dal 2022, con l’obiettivo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici attraverso agevolazioni alle imprese finalizzate alla realizzazione di investimenti per l’efficientamento energetico, per il riutilizzo e l’impiego produttivo di materie prime e di materie riciclate, nonché per la cattura, il sequestro e il riutilizzo della CO2.
Agevolazioni edilizie –
Un corposo insieme di norme proroga, rimodula e modifica la disciplina delle agevolazioni fiscali in materia edilizia.
In particolare, viene prorogato il Superbonus 110%, con scadenze differenziate in base al soggetto beneficiario.
In sintesi per i condomini e le persone fisiche viene prevista una proroga al 2025 con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione, dal 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 fino al 65% per quelle sostenute nell’anno 2025.
Viene escluso l’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità dei prezzi, introdotti dal DL antifrodi in caso di opzione per la cessione del credito o sconto in fattura relativa ai bonus minori, per le opere di edilizia libera e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi relativi al bonus facciate.
Inoltre, sono prorogate fino al 2024:
Invece, il bonus facciate è prorogato per il 2022 con percentuale di detraibilità ridotta dal 90 al 60%.
Barriere architettoniche –
Dal 1° gennaio 2022 è prevista una detrazione del 75% finalizzata all’abbattimento delle barriere architettoniche per tutto il 2022, con un limite di spesa variabile a seconda dell’immobile. In particolare, per gli edifici unifamiliari il limite è fissato a 50.000 euro, 40.000 euro per condomini di piccole entità e 30.000 euro per condomini con almeno 8 unità immobiliari.
Nuova Sabatini e Fondo di Garanzia –
A sostegno delle imprese vengono rifinanziate anche la Nuova Sabatini con 900 milioni di euro complessivi dal 2022 al 2026 e il Fondo di garanzia con ulteriori 3 miliardi fino al 2027.
Crediti d’imposta – Vengono prorogati alcuni crediti d’imposta, con tempistiche, misure e limiti massimi differenziati, a seconda della tipologia di investimenti. In particolare:
Patent box –
Viene modificata la disciplina del nuovo patent box, contenuta nell’articolo 6 del DLn. 146/2021, elevando dal 90 al 110% la maggiorazione fiscale dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a beni immateriali giuridicamente tutelabili e, dall’altro lato, restringendo il novero dei beni agevolabili ai brevetti o ai beni comunque giuridicamente tutelati. Allo stesso tempo, viene eliminato il divieto di cumulo tra il Patent box e il credito di imposta per ricerca e sviluppo e ridisegna il regime transitorio.
Bonus tv e decoder–
Rifinanziati gli incentivi per i bonus tv – decoder. Inoltre, i cittadini over 70, con un reddito inferiore a 20 mila, potranno ricevere il decoder direttamente a domicilio.
Per ogni informazione o chiarimento si prega di contattare lo studio.
NOMINA ORGANO DI CONTROLLO: RINVIO AL 2023
Le nuove regole per la nomina del sindaco o del revisore nelle società a responsabilità limitata sono state recentemente prorogate di un ulteriore anno: sarà infatti in sede di approvazione del bilancio 2022 che le società
dovranno valutare il superamento dei limiti previsti dall’articolo 2477, cod. civ..
La decorrenza
L’articolo 379 del Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019), dopo alcune modifiche attuate con alcuni interventi correttivi nel corso degli ultimi due anni, ha formulato l’attuale versione dell’articolo 2477, cod. civ. riguardante la nomina
dell’organo di controllo. L’attuale versione, in particolare, prevede dei limiti dimensionali ridotti rispetto al passato.
La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; tale nomina è altresì obbligatoria
quando dovessero essere superati determinati parametri dimensionali.
La nomina dell’organo di controllo o del revisore si innesca a seguito del superamento anche solo di uno di questi limiti, per due anni consecutivi:
• 4 milioni di euro del totale dell’attivo di bilancio;
• 4 milioni di euro delle vendite e delle prestazioni;
• 20 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.
L’efficacia di tali limiti era stata ancorata all’approvazione del bilancio 2021 (quindi, nella prossima primavera); entro tale data le società si sarebbero dovute preoccupare di tale obbligo di nomina.
Con l’articolo 1-bis, D.L. 118/2021, introdotto in sede di conversione avvenuta con la L. 147/2021, è stata disposto un ulteriore rinvio e, a seguito di tale modifica, la nomina dell’organo di controllo sulla base dei nuovi parametri
diverrà obbligatoria in sede di approvazione del bilancio 2022 (quindi, nei fatti, nella primavera del 2023).
Tale differimento deve essere letto in maniera coordinata con i rinvii già disposti dall’articolo 1, D.L. 118/2021 relativamente alle altre previsioni contenute nel codice della crisi, in particolare della procedura di allerta
(attualmente posticipata alla fine del 2023).
Per ogni informazione o chiarimento si prega di contattare lo studio.
Il 23 dicembre scorso, con 229 voti a favore e 23 contrari, il Senato ha rinnovato la fiducia al Governo approvando definitivamente il ddl di conversione in legge, con modificazioni, del DL n. 152/2021, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. Tra gli articoli introdotti durante l’esame della Camera merita di essere segnalato l’articolo 19 – ter, il quale disciplina le sanzioni amministrative per la violazione dell’obbligo, da parte di commercianti e professionisti, dell’accettazione di pagamenti con carte di debito o di credito.
Il nuovo articolo 19 – ter introduce il comma 4-bis all’articolo 15 del DL n. 179/2012 prevedendo che dal 1° gennaio 2023 nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento, ai soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, verrà applicata una sanzione amministrativa fissa, pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.
Per ogni informazione o chiarimento si prega di contattare lo studio.
PREMESSA
Per semplificare gli adempimenti a carico degli operatori economici, la legge di Bilancio 2021 ha previsto – a partire dal 1° gennaio 2022 – l’utilizzo di un unico canale di trasmissione (nella specie, il Sistema di Interscambio) per inviare non solo le fatture elettroniche, ma anche i dati delle operazioni con l’estero, eliminando in tal modo l’obbligo comunicativo specificamente previsto per le operazioni transfrontaliere.
Come indicato dalla Relazione illustrativa al disegno di Bilancio 2021, la comunicazione dei dati delle operazioni con l’estero, nonché l’emissione dell’autofattura interna, dovrà essere effettuata adottando il formato XML attualmente utilizzato per l’invio delle e-fatture.
Ciò significa che:
TIPOLOGIA DOCUMENTO
Documento elettronico TD16: Integrazione fattura per reverse charge interno
Questo tipo di documento deve essere utilizzato per i casi di reverse charge interno ossia per le transazioni tra operatori che risiedono nel territorio italiano. È quindi il caso di scambi di beni o servizi tra soggetti IVA nei settori considerati a più alto rischio di evasione fiscale (come ad esempio edilizia, compravendita dell’oro, rottami, prodotti elettronici, cessioni di console da gioco, tablet, PC, laptop, del gas ed energia, eccetera).
In questo caso chi emette la fattura inserirà come codice natura uno dei nuovi codici N6 (da N6.1 a N6.9 a seconda del settore interessato), mentre il destinatario della fattura dovrà emettere un’autofattura integrativa dell’aliquota IVA e l’imposta dovuta, che dovrà appunto transitare dal Sistema di Interscambio.
Documento elettronico TD17, TD18 e TD19: operazione estere
TERMINI DI INVIO DEI DATI
La modifica si applicherà alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022:
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